Corte costituzionale
Sentenza n. 505/1989
Corte cost., sent. 15 novembre 1989, n. 505
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 505/1989
- Data di deposito
- 15 novembre 1989
- Data di decisione
- 26 ottobre 1989
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Aldo Corasaniti
- Presidente
- CONSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:505
Norme oggetto del giudizio
- decreto-legge n. 66 del 2 marzo 1989
- legge n. 144 del 24 aprile 1989
Parametri
Massime
Massima n. 14223
Il finanziamento alle Regioni con vincolo di destinazione delle somme erogate - come previsto dal D.L. n. 66 del 1989, convertito, con modificazioni, nella legge n. 144 del 1989 - non puo' ritenersi incompatibile con il sistema della finanza regionale, sia in quanto il vincolo in questione deriva da quello stesso dell'imposta di soggiorno, contestualmente soppressa e sostituita dalla disposta erogazione, e sia in quanto la provvisorieta' ed eccezionalita' della normativa impugnata - data la precisa limitazione temporale (a due anni) della stessa erogazione per la necessita' di provvedere al finanziamento di enti abilitati allo svolgimento di attivita' turistiche anche se in via di soppressione - valgono a rendere tollerabile per l'autonomia regionale le compressioni esercitate. Ne' vi e' alcuna incompatibilita' fra la previsione del finanziamento in argomento e la regolamentazione del finanziamento aggiuntivo, previsto dalla legge quadro per il turismo al fine della programmazione turistica. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale del D.L. 2.3.1989, n. 66, convertito, con modificazioni, nella legge 24.4.1989, n. 144). - cfr. S.nn. 64 e 517 del 1987; nn. 356 e 357 del 1986 in tema di finanziamenti a destinazione vincolata). - cfr. S.n. 610 del 1988, 345/1984 e 307/1983 (sulla temporaneita' o permanenza di normative limitative dell'autonomia regionale)
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, dell'art. 10, comma secondo, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale), convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144, sollevata dalle Regioni Toscana ed Emilia-Romagna con i ricorsi indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 ottobre 1989.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 15 novembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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