Corte costituzionale
Sentenza n. 458/1989
Corte cost., sent. 27 luglio 1989, n. 458
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 458/1989
- Data di deposito
- 27 luglio 1989
- Data di decisione
- 19 luglio 1989
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo Spagnoli
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:458
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 79 del 25 marzo 1983
- art. 5, comma 4, decreto-legge n. 17 del 29 gennaio 1983
Parametri
Massime
Massima n. 13623
Posta anche la non comparabilita' - per differenze di struttura e finalita' della relativa disciplina - dei trattamenti previdenziali per carichi di famiglia dei pensionati gia' lavoratori autonomi e dei pensionati gia' lavoratori dipendenti, non appare irragionevole ne' arbitraria la scelta del legislatore - condizionata anche dalla ristrettezza delle disponibilita' finanziarie - di limitare al solo settore del lavoro subordinato la maggiorazione degli assegni familiari con esclusione delle categorie del lavoro autonomo, le quali in ragione del reddito derivato dalla propria attivita'- rispetto alla retribuzione fissa dei lavoratori dipendenti - non sono gravate dai medesimi sacrifici di questi e sono in grado di difendersi dalla erosione inflazionistica. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, comma quarto, D.L. 29.1.1983 n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25.3.83, n. 79). - cfr. S.n. 31/1986; 527/1987; 220/1988 e 108/1989.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, quarto comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17 (Misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione), convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, sollevata dal Pretore di Modena in relazione agli artt. 3, primo comma, 31, primo comma e 38, secondo comma, della Costituzione, con ordinanza emessa il 10 ottobre 1988 (r.o. n. 204/1989).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 27 luglio 1989.
Il cancelliere: DI PAOLA
Testo integrale
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