Corte costituzionale
Sentenza n. 451/1989
Corte cost., sent. 27 luglio 1989, n. 451
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 451/1989
- Data di deposito
- 27 luglio 1989
- Data di decisione
- 19 luglio 1989
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Saja
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:451
Norme oggetto del giudizio
- art. 24, comma 2, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 283, regio decreto n. 1175 del 14 settembre 1931
- art. 14, decreto legislativo n. 261 del 26 marzo 1948
Parametri
- art. 23, comma 2, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 24, Costituzione
- art. 101, comma 2, Costituzione
- art. 108, comma 2, Costituzione
Massime
Massima n. 13878
Se e' vero che gli elementi richiesti per l'ammissibilita' della questione incidentale di legittimita' costituzionale debbono risultare esclusivamente dall'ordinanza di rimessione, cio' va inteso in maniera piu' rigorosa per la non manifesta infondatezza (trattandosi di indicare l'essenza oggettiva della questione), mentre, per quel che concerne la rilevanza, i suoi aspetti possono presentare peculiarita' specifiche e diversificate secondo le varie fattispecie.
Massima n. 13879
L'art. 24, comma secondo, della legge 11 marzo 1953 n. 87, preclude la riproponibilita della medesima questione di legittimita' costituzionale da parte dello stesso giudice soltanto se la precedente pronuncia della Corte abbia "natura decisoria"; pertanto, esso non osta all'esame nel merito della questione - riproposta dal medesimo Tribunale - concernente la composizione della sezione speciale per i tributi locali della g.p.a., questione dichiarata dalla Corte manifestamente inammissibile (per difetto di rilevanza) in dipendenza di una mera lacuna della (prima) ordinanza di rimessione. (Inammissibilita' della questione sollevata in riferimento all'art. 24 Cost. e relativa all'art. 24, comma secondo, della legge n. 87 cit., in quanto precluderebbe in ogni caso la riproposizione, nel medesimo grado di giudizio, della questione dichiarata manifestamente inammissibile). - O.nn. 164/1987, 536 e 930/1988; nonche' O.n. 332/1987 (dichiarativa della manifesta inammissibilita' della questione concernente la g.p.a. - sezione speciale tributi locali).
Massima n. 13880
fa composizione della g.p.a. - sezione speciale per i tributi locali, di cui son membri anche funzionari di prefettura e dell'intendenza di finanza, non garantisce in alcun modo l'indipendenza di tale giudice dall'Esecutivo, violando cosi' gli artt. 101, comma secondo, e 108, comma secondo, Cost. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo l'art. 283 del r.d. 14 settembre 1931 n. 1175, come modificato dall'art. 14, d.lgs. 26 marzo 1948 n. 261 (e finche' il legislatore non interverra' per disporre una nuova e legittima composizione della predetta sezione - oltreche' della Commissione comunale per i tributi locali - non potra' funzionare neanche il giudizio davanti alla Commissione centrale prevista dagli artt. 284 bis del t.u. sulla finanza locale e 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 638, quale giudice di terzo grado, sicche' il ricorso del contribuente dovra' essere proposto direttamente innanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria). - S.n. 30/1967; nonche' S.n. 281/1989 (dichiarativa dell'incostituzionalita' della composizione della Commissione comunale per i tributi locali).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 283 r.d. 14 settembre 1931 n. 1175 (Composizione della giunta provinciale amministrativa - sezione speciale per i tributi locali), come modificato dall'art. 14 d. lgs. 26 marzo 1948 n. 261;
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24 legge 25 marzo 1953 n. 87, sollevata in riferimento all'art. 24 Cost. dal Tribunale di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: SAJA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 27 luglio 1989.
Il cancelliere: DI PAOLA
Testo integrale
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