Corte costituzionale

Sentenza n. 411/1989

Corte cost., sent. 18 luglio 1989, n. 411

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
411/1989
Data di deposito
18 luglio 1989
Data di decisione
6 luglio 1989
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:411

Norme oggetto del giudizio

  • art. 82, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973

Parametri

Massime

Massima n. 13588

La condizione, prescritta ai fini del conseguimento del trattamento di riversibilita' da parte dei figli adottivi di dipendenti statali, che la domanda di adozione sia stata da questi ultimi presentata prima del compimento del sessantesimo anno di eta', non lede sotto alcun profilo il principio di eguaglianza e il diritto dei figli adottivi: ben diversa e' infatti la situazione di costoro e non comparabile con quella dei figli naturali, per i quali - a seguito di sentenze costituzionali - sono state rimosse condizioni temporali limitative del diritto alla pensione di riversibilita'; ne' per l'adozione di persona maggiore di eta', le cui finalita' sono prevalentemente patrimoniali, puo' trarsi elemento di comparazione dalla disciplina della adozione dei minori, che presenta struttura ed effetti differenti, atteso l'intento di dare compiuta attuazione al diritto del minore ad una famiglia; sicche' non valgono, in relazione alla predetta condizione, ne' i principi desumibili dall'art. 31 Cost. ne' quelli di cui all'art. 38 Cost. in quanto non puo' essere attribuito al titolare di una pensione la facolta' di scegliere, mediante un'adozione tardiva, il soggetto inabile da beneficare. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 82, terzo comma d.P.R. 29/12/1973, n. 1092). - S. nn. 403 e 268/1988.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 82, terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) sollevate, in riferimento agli artt. 3, 31 e 38 della Costituzione, dalla Corte dei conti con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 luglio 1989.

Il cancelliere: DI PAOLA

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze