Corte costituzionale
Sentenza n. 411/1989
Corte cost., sent. 18 luglio 1989, n. 411
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 411/1989
- Data di deposito
- 18 luglio 1989
- Data di decisione
- 6 luglio 1989
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:411
Norme oggetto del giudizio
- art. 82, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973
Parametri
Massime
Massima n. 13588
La condizione, prescritta ai fini del conseguimento del trattamento di riversibilita' da parte dei figli adottivi di dipendenti statali, che la domanda di adozione sia stata da questi ultimi presentata prima del compimento del sessantesimo anno di eta', non lede sotto alcun profilo il principio di eguaglianza e il diritto dei figli adottivi: ben diversa e' infatti la situazione di costoro e non comparabile con quella dei figli naturali, per i quali - a seguito di sentenze costituzionali - sono state rimosse condizioni temporali limitative del diritto alla pensione di riversibilita'; ne' per l'adozione di persona maggiore di eta', le cui finalita' sono prevalentemente patrimoniali, puo' trarsi elemento di comparazione dalla disciplina della adozione dei minori, che presenta struttura ed effetti differenti, atteso l'intento di dare compiuta attuazione al diritto del minore ad una famiglia; sicche' non valgono, in relazione alla predetta condizione, ne' i principi desumibili dall'art. 31 Cost. ne' quelli di cui all'art. 38 Cost. in quanto non puo' essere attribuito al titolare di una pensione la facolta' di scegliere, mediante un'adozione tardiva, il soggetto inabile da beneficare. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 82, terzo comma d.P.R. 29/12/1973, n. 1092). - S. nn. 403 e 268/1988.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 82, terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) sollevate, in riferimento agli artt. 3, 31 e 38 della Costituzione, dalla Corte dei conti con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 18 luglio 1989.
Il cancelliere: DI PAOLA
Testo integrale
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