Corte costituzionale

Sentenza n. 408/1989

Corte cost., sent. 18 luglio 1989, n. 408

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
408/1989
Data di deposito
18 luglio 1989
Data di decisione
6 luglio 1989
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Aldo Corasaniti
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:408

Norme oggetto del giudizio

  • art. 55, comma 1, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
  • art. 169, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
  • art. 54, comma 3, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942

Parametri

Massime

Massima n. 13546

Il riconoscimento costituzionale della "funzione sociale" della cooperazione mutualistica e l'esistenza, nel diritto positivo, di discipline dirette a privilegiare la posizione dei soci degli enti cooperativi, induce a ritenere che l'omessa estensione della prelazione agli interessi dovuti, nelle procedure concorsuali, sui crediti privilegiati delle cooperative di produzione e lavoro, costituisca una discriminazione ingiustificata (analoga a quella - gia' dichiarata incostituzionale - determinata dall'omessa estensione della prelazione agli interessi dovuti, nelle procedure concorsuali, sui crediti privilegiati da lavoro dipendente). Pertanto, sono costituzionalmente illegittimi - per contrasto con gli artt. 3, 36 e 45 Cost.- gli artt. 54, comma terzo, e 55, comma primo, del r.d. 16 marzo 1942 n. 267, nonche' l'art. 169 dello stesso r.d., la' dove richiama l'art. 55, nella parte in cui, nelle procedure di fallimento del debitore e di concordato preventivo, non estendono la prelazione agli interessi dovuti sui crediti privilegiati delle societa' o enti cooperativi di produzione e di lavoro, di cui all'art. 2751 bis, numero 5, del codice civile, che rispondono ai requisiti prescritti dalla legislazione in tema di cooperazione. - S. nn. 300/1986, 204/1989.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 54, comma terzo, e 55, comma primo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, della amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nonché dell'art. 169 dello stesso regio-decreto là dove richiama l'art. 55, nella parte in cui, nelle procedure di fallimento del debitore e di concordato preventivo, non estendono la prelazione agli interessi dovuti sui crediti privilegiati delle società o enti cooperativi di produzione e di lavoro, di cui all'art. 2751 bis, numero 5, del codice civile, che rispondono ai requisiti prescritti dalla legislazione in tema di cooperazione.

Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 luglio 1989.

Il cancelliere: DI PAOLA

Testo integrale

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