Corte costituzionale
Sentenza n. 408/1989
Corte cost., sent. 18 luglio 1989, n. 408
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 408/1989
- Data di deposito
- 18 luglio 1989
- Data di decisione
- 6 luglio 1989
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Aldo Corasaniti
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:408
Norme oggetto del giudizio
- art. 55, comma 1, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
- art. 169, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
- art. 54, comma 3, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
Parametri
Massime
Massima n. 13546
Il riconoscimento costituzionale della "funzione sociale" della cooperazione mutualistica e l'esistenza, nel diritto positivo, di discipline dirette a privilegiare la posizione dei soci degli enti cooperativi, induce a ritenere che l'omessa estensione della prelazione agli interessi dovuti, nelle procedure concorsuali, sui crediti privilegiati delle cooperative di produzione e lavoro, costituisca una discriminazione ingiustificata (analoga a quella - gia' dichiarata incostituzionale - determinata dall'omessa estensione della prelazione agli interessi dovuti, nelle procedure concorsuali, sui crediti privilegiati da lavoro dipendente). Pertanto, sono costituzionalmente illegittimi - per contrasto con gli artt. 3, 36 e 45 Cost.- gli artt. 54, comma terzo, e 55, comma primo, del r.d. 16 marzo 1942 n. 267, nonche' l'art. 169 dello stesso r.d., la' dove richiama l'art. 55, nella parte in cui, nelle procedure di fallimento del debitore e di concordato preventivo, non estendono la prelazione agli interessi dovuti sui crediti privilegiati delle societa' o enti cooperativi di produzione e di lavoro, di cui all'art. 2751 bis, numero 5, del codice civile, che rispondono ai requisiti prescritti dalla legislazione in tema di cooperazione. - S. nn. 300/1986, 204/1989.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 54, comma terzo, e 55, comma primo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, della amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nonché dell'art. 169 dello stesso regio-decreto là dove richiama l'art. 55, nella parte in cui, nelle procedure di fallimento del debitore e di concordato preventivo, non estendono la prelazione agli interessi dovuti sui crediti privilegiati delle società o enti cooperativi di produzione e di lavoro, di cui all'art. 2751 bis, numero 5, del codice civile, che rispondono ai requisiti prescritti dalla legislazione in tema di cooperazione.
Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 18 luglio 1989.
Il cancelliere: DI PAOLA
Testo integrale
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