Corte costituzionale

Sentenza n. 391/1989

Corte cost., sent. 11 luglio 1989, n. 391

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
391/1989
Data di deposito
11 luglio 1989
Data di decisione
4 luglio 1989
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mengoni
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:391

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge della Regione Piemonte n. 55 del 23 agosto 1978
  • art. 2, legge della Regione Piemonte n. 55 del 23 agosto 1978
  • art. 3, n. 3, legge della Regione Piemonte n. 55 del 23 agosto 1978
  • art. 8, comma 1, lett.g,h,i, legge della Regione Piemonte n. 55 del 23 agosto 1978
  • art. 8, comma 2, lett.l,m,n, legge della Regione Piemonte n. 55 del 23 agosto 1978
  • art. 8, comma 3, legge della Regione Piemonte n. 55 del 23 agosto 1978
  • art. 8, comma 4, nn. 2 e 3, legge della Regione Piemonte n. 55 del 23 agosto 1978
  • art. 8, comma 5, n. 5, legge della Regione Piemonte n. 55 del 23 agosto 1978
  • art. 1, legge della Regione Piemonte n. 20 del 30 marzo 1987
  • art. 2, legge della Regione Piemonte n. 20 del 30 marzo 1987
  • art. 3, legge della Regione Piemonte n. 20 del 30 marzo 1987
  • art. 9, legge della Regione Piemonte n. 20 del 30 marzo 1987
  • art. 11, legge della Regione Piemonte n. 20 del 30 marzo 1987
  • art. 15, legge della Regione Piemonte n. 20 del 30 marzo 1987
  • art. 17, legge della Regione Piemonte n. 20 del 30 marzo 1987
  • legge della Regione Piemonte n. 55 del 23 agosto 1978
  • legge della Regione Piemonte n. 20 del 30 marzo 1987
  • art. 8, comma 2, lett. l, legge della Regione Piemonte n. 55 del 23 agosto 1978
  • art. 8, comma 1, lett.g,h, legge della Regione Piemonte n. 55 del 23 agosto 1978
  • art. 8, comma 2, lett.l,m, legge della Regione Piemonte n. 55 del 23 agosto 1978
  • art. 3, comma 1, n. 3, legge della Regione Piemonte n. 55 del 23 agosto 1978

Parametri

Massime

Massima n. 13539

I provvedimenti che includono terre di uso civico in un parco o in una riserva naturale non possono ritenersi soggetti alla procedura della previa "sdemanializzazione" ovvero al consenso delle popolazioni interessate, poiche' essi non modificano gli assetti proprietari ma impongono al godimento dei titolari limitazioni di vario genere in funzione degli interessi generali alla cui tutela e' finalizzata l'istituzione di parchi o riserve naturali. In particolare i vincoli ai diritti reali esistenti sulle terre incluse nel Parco e nelle Riserve istituiti dalla Legge della Regione Piemonte n. 55 del 1978 trovano fondamento nell'interesse alla conservazione del paesaggio tutelato dall'art. 9, secondo comma Cost., cui si correla necessariamente la funzione sociale della proprieta' ai sensi dell'art. 42, secondo comma, Cost. alla quale anche i demani civici sono sottoposti. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2, 3 n. 3, 8, primo comma, lett. g, h, i, secondo comma lett. l, m, n, terzo comma, quarto comma nn. 2 e 3, quinto comma n. 5 della legge della Regione Piemonte 23 agosto 1978 n, 55, nonche' degli artt. 1, 2, 3, 9, 11, 15, 17 della legge della Regione Piemonte 30 marzo 1987 n. 20). - S. nn. 142/1972; 359/1985; 151/1986.

Massima n. 13540

Non puo' ritenersi esistente - in base alle leggi vigenti e, in ispecie, alla legge n. 1766 del 1927 - un principio della legislazione statale che imponga, per l'inclusione di una terra di uso civico in un parco o in una riserva naturale, la preventiva manifestazione della volonta' degli utenti, espressa dal consiglio comunale, di sdemanializzare il terreno in questione. Conseguentemente non sussiste la pretesa violazione di detto principio da parte sia della legge Regione Piemonte n. 55 del 1978, che ha incluso terre di uso civico nel Parco e nelle Riserve dalla stessa legge istituiti, e sia della successiva legge n. 20 del 1987, che ne ha disciplinato l'utilizzo e la fruizione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale delle leggi Regione Piemonte 23.8.1978 n. 55 e 30.3.87 n. 20).

Massima n. 13541

Il principio della legislazione statale "dell'apertura dei terreni di uso civico agli usi di tutti i cittadini del comune" (ex art. 26 della legge n. 1766 del 1927) non puo' ritenersi violato ne' dall'art. 8 della legge regionale del Piemonte n. 55 del 1978 ne' dall'art. 17 della successiva legge n. 10 del 1987, i quali prevedono: l'uno, un divieto generale di accesso al territorio delle riserve naturali istituite, da cui sono peraltro esonerati i proprietari e gli aventi titolo, ovvero i componenti delle comunita' locali; l'altro, la possibilita' di diveti temporanei di accesso a particolari e limitate zone per fini rispondenti anche all'interesse delle popolazioni locali. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 8, secondo comma lett. l, della legge regione Piemonte n. 55 del 1978 e dell'art. 17 della legge n. 20 del 1987).

Massima n. 13544

Nell'ordinamento attuale la destinazione delle terre appartenenti ai demani collettivi (o di uso civico) alla utilizzazione economica non puo' considerarsi esclusiva, dovendo invece subordinarsi alla concezione della conservazione dell'ambiente naturale e della sua fruizione come bene ecologico. In particolare la fruizione del parco e delle riserve istituiti con la legge regionale del Piemonte n. 55 del 1978 anche per attivita' rieducative, didattiche, scientifiche e culturali non comporta la violazione di un principio fondamentale dell'immutabilita' della destinazione delle terre incluse nel parco o nelle riserve, tanto piu' che la legge regionale appare rispettosa del principio del giusto procedimento che postula con la partecipazione delle popolazioni interessate la tutela del loro interesse a non veder intralciato dalle attivita' previste l'esercizio dei diritti di uso civico. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, primo comma, lett, g, h, secondo comma lett. l, m, tterzo comma in relazione all'art. 3, primo comma n. 3 della legge Regione Piemonte n. 55 del 1978)

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 n. 3, 8, primo comma, lett. g, h, i; secondo comma, lett. l, m, n; terzo comma; quarto comma, nn. 2 e 3; quinto comma, n. 5, della legge della Regione Piemonte 23 agosto 1978, n. 55 (Istituzione del Parco naturale delle Lame del Sesia e delle Riserve naturali speciali dell'Isolone di Oldenico e della Garzaia di Villarboit), nonché degli artt. 1, 2, 3, 9, 11, 15, 17 della legge della Regione Piemonte 30 marzo 1987, n. 20 (Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale delle Lame del Sesia e delle Riserve naturali speciali dell'Isolone di Oldenico della Garzaia di Villarboit e della palude di Casalbeltrame), sollevata, in riferimento agli artt. 42, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione dal Commissario per il riordinamento degli usi civici del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'11 luglio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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