Corte costituzionale

Sentenza n. 390/1989

Corte cost., sent. 11 luglio 1989, n. 390

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
390/1989
Data di deposito
11 luglio 1989
Data di decisione
4 luglio 1989
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Antonio Baldassarre
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:390

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, delibera legislativa Regione Toscana del 14 febbraio 1989
  • art. 3, delibera legislativa Regione Toscana del 14 febbraio 1989

Parametri

Massime

Massima n. 13536

Ove siano prospettate, nei confronti di determinate leggi, censure di violazione del principio della ragionevolezza e di quello del buon andamento della amministrazione, il giudizio di legittimita' costituzionale non puo' consistere che in una valutazione meramente esterna delle scelte legislative, che riguardi la palese arbitrarieta' o la manifesta irragionevolezza della disciplina denunciata. - cfr. S. nn. 123/1968; 10 e 16/1980; 185/1982; 277/1983; 1032 e 1130/1988.

Massima n. 13537

La relativa maggiorazione del contingente numerico complessivo del personale da destinare agli enti locali, come attuata dalla legge della Regione Toscana riapprovata il 14 febbraio 1989, per l'adeguato svolgimento di funzioni amministrative regionali, delegate agli enti locali con numerose leggi regionali, non puo' dirsi frutto di una decisione arbitraria o palesemente irragionevole, considerati tra l'altro sia il previsto riequilibrio quantitativo e qualitativo del personale fra le varie qualifiche e sia la mancanza di incrementi, a seguito della destinazione del personale agli enti locali, nel ruolo unico regionale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge Regione Toscana riapprovata il 14 febbraio 1989).

Massima n. 13538

Non e' irragionevole, ancorche' derogatoria rispetto a quella nazionale, la disciplina della Regione Toscana adottata con la legge riapprovata il 14.2.1989, poiche' il particolare beneficio di carriera, in essa previsto, in favore del personale comandato che intende transitare nei ruoli degli enti locali, non e' automatico ma espressamente subordinato al superamento di un concorso per titoli ed esame ed attua, nel contempo, la mobilita' del personale secondo un indirizzo che e' anche della legislazione statale. Ne' la posizione del personale in tal modo trasferito nei ruoli degli enti delegati e' comparabile a quella del restante personale regionale inserito nel ruolo unico regionale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge Regione Toscana riapprovata il 14.2.1989).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge della Regione Toscana (Norme per l'assegnazione del personale, dei mezzi finanziari per oneri aggiuntivi e dei beni agli Enti locali per l'esercizio delle funzioni delegate), riapprovata il 14 febbraio 1989, in riferimento agli artt. 3, 97, primo comma, e 117 della Costituzione, sollevate dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'11 luglio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze