Corte costituzionale
Sentenza n. 336/1989
Corte cost., sent. 15 giugno 1989, n. 336
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 336/1989
- Data di deposito
- 15 giugno 1989
- Data di decisione
- 13 giugno 1989
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo Spagnoli
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:336
Norme oggetto del giudizio
- art. 13, comma 6, legge n. 443 del 8 agosto 1985
- art. 5, comma 9, decreto-legge n. 536 del 30 dicembre 1987
- legge n. 48 del 29 febbraio 1988
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 38, Costituzione
- art. 116, Costituzione
- art. 4, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 6, statuto regione Friuli Venezia Giulia
Massime
Massima n. 12898
L'art. 13, comma sesto, della legge n. 443 del 1985 - secondo cui le definizioni di impresa artigiana contenute nella legislazione primaria delle Regioni e Province ad autonomia speciale hanno efficacia anche ai fini previdenziali - non ha di per se solo, efficacia retroattiva e non e' dunque applicabile a situazioni anteriori alla sua entrata in vigore, come, nella specie, quelle oggetto del giudizio 'a quo'. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, comma sesto, Legge 8 agosto 1985, n. 443 sollevata in riferimento agli artt. 3, 38 e 116 Cost., ed agli artt. 4 e 6 dello Statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia)
Massima n. 13020
In una materia come quella previdenziale - in cui le Regioni ordinarie non godono di alcuna competenza legislativa e le Regioni ad autonomia speciale (salvo la Sicilia) hanno potesta' di mera integrazione ed attuazione della normativa statale - il principio costituzionale di eguaglianza non consente che sussistano disparita' di trattamento motivate dalla mera localizzazione territoriale (in una Regione o in altra) dei soggetti interessati, senza cioe' che siano concretamente invocabili peculiari esigenze di questi, tali da richiedere l'adozione di discipline differenziate "ratione loci".
Massima n. 13021
L'art. 5, comma nono, del d.l. 30 dicembre 1987 n. 536, convertito nella legge 29 febbraio 1988 n. 48, disponendo che le imprese non considerate artigiane dalla legislazione previdenziale nazionale, ma qualificate tali dalle leggi delle Regioni o Province ad autonomia speciale dotate di competenza legislativa esclusiva in materia di artigianato, possono beneficiare del regime contributivo previsto per le imprese artigiane, accorda un'ingiustificata preferenza alle imprese site nei territori delle suddette Regioni o Province, determinando una disparita' di trattamento 'ratione loci' lesiva del principio di eguaglianza. Pertanto, detto articolo e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. - nella parte in cui dispone che l'efficacia costitutiva dell'iscrizione dell'impresa artigiana negli albi, disciplinata dalle leggi emanate dalle Regioni a statuto speciale o dalle Province autonome che abbiano competenza primaria in materia di artigianato e formazione professionale, faccia stato agli effetti della definizione dell'impresa ai fini previdenziali. - v. S. nn. 92/1976, 41/1982, 520 e 979/1988, nonche' 59/1966; v. inoltre S. n. 886/1988 (in cui la Corte si e' limitata a prendere atto dell'entrata in vigore dell'art. 5, comma nono, n. 7, ai soli fini di dichiarare la cessazione della materia del contendere nel conflitto di attribuzioni allora pendente).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma nono, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536 (Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'INPS), convertito nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, nella parte in cui dispone che l'efficacia costitutiva dell'iscrizione dell'impresa artigiana negli albi, disciplinata dalle leggi emanate dalle Regioni a statuto speciale o dalle Province autonome che abbiano competenza primaria in materia di artigianato e formazione professionale, faccia stato agli effetti della definizione dell'impresa ai fini previdenziali;
2) dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma sesto, della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge- quadro per l'artigianato) in riferimento agli artt. 3, 38, 116 della Costituzione; 4, 6 della legge cost. 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia) sollevata dal Pretore di Trieste con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 giugno 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 15 giugno 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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