Corte costituzionale
Sentenza n. 324/1989
Corte cost., sent. 6 giugno 1989, n. 324
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 324/1989
- Data di deposito
- 6 giugno 1989
- Data di decisione
- 18 maggio 1989
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Enzo Cheli
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:324
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, comma 3, decreto-legge n. 397 del 9 settembre 1988
- legge n. 475 del 9 novembre 1988
- art. 1, comma 4, decreto-legge n. 397 del 9 settembre 1988
- art. 6, decreto-legge n. 397 del 9 settembre 1988
- art. 7, decreto-legge n. 397 del 9 settembre 1988
- art. 8, decreto-legge n. 397 del 9 settembre 1988
Parametri
- art. 97, Costituzione
- art. 9, Costituzione
- art. 116, Costituzione
- art. 9, n. 10, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, nn.5,6,17, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, n.10, statuto regione Trentino Alto Adige
Massime
Massima n. 12238
La disciplina del d.l. n. 397 del 1988 in tema di smaltimento di rifiuti industriali - introdotta per esigenze straordinarie di protezione connesse a valori costituzionali primari (artt. 32 e 9 Cost.) - nessuna lesione reca alla competenza provinciale; ne', in particolare, la lesione puo' essere configurata in relazione ai finanziamenti di tipo straordinario (assegnazione di contributi in conto capitale per la promozione di societa' di servizi ambientali e concessione di mutui ventennali a Comuni Province e loro consorzi) previsti per l'attuazione di un programma di competenza statale, cui la stessa legge ha conferito il valore di atto di indirizzo e coordinamento connotandolo con il carattere dell'emergenza. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, comma quarto e 7, comma terzo, del d.l. 9 settembre 1988, n, 397, convertito con modificazioni nella legge 9 novembre 1988, n. 475).
Massima n. 12239
La disciplina transitoria, introdotta dall'art. 6 del d.l. n. 397 del 1988, non deroga alle norme poste dalla Provincia autonoma di Trento in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (t.u. 9 settembre 1988), ma si limita, in relazione alla situazione di emergenza, a integrare tali norme al fine di ridurre i tempi dell'approvazione da parte delle Regioni (e delle Province autonome) dei progetti relativi agli impianti di smaltimento. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6 d.l. 9.9.1988, n. 397 convertito con modificazioni nella legge 9.11.1988, n. 475).
Massima n. 12240
Nel quadro della disciplina dettata (all'art. 7) dal d.l. n. 397 del 1988, in ragione dell'eccezionale emergenza maturata nel settore, anche l'intervento sostitutivo del Ministro dell'Ambiente, in caso di inattivita' delle Regioni o delle Province a provvedere all'affidamento delle concessioni di costruzione e di esercizio degli impianti e delle discariche per lo smaltimento dei rifiuti industriali, trova giustificazione nell'esigenza del rispetto di un termine perentorio fissato dalla legge ai fini dell'intervento regionale ed appare proporzionato alla necessita' di far salvo l'interesse primario alla tempestiva attuazione del piano nazionale di emergenza. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7 d.l. 9.9.1988, n. 397, convertito, con modificazioni, nella legge 9.11.1988, n. 475). - v. S. nn. 177/1988 e 101/1989.
Massima n. 12241
La valutazione di compatibilita' ambientale, per gli impianti di smaltimento di rifiuti, demandata al Ministro dell'ambiente, e non alla Giunta regionale - secondo la previsione dell'art. 8 del d.l. n. 397 del 1988 - si inquadra nel programma di emergenza delineato e non intacca le competenze attribuite dalla legge ai poteri locali in ordine alla realizzazione di tali impianti. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8 d.l. 9.9.1988, n. 397, convertito con modificazioni nella legge 9.11.1988, n. 475).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, quarto comma, 6, 7 e 8 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, recante "Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti", convertito con modificazioni nella legge 9 novembre 1988, n. 475, sollevate, con il ricorso di cui in epigrafe, dalla Provincia autonoma di Trento in relazione agli artt. 9, 97 e 116 Cost. ed agli artt. 8, n. 5, 6 e 17; 9 n. 10 e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e delle relative norme di attuazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 6 giugno 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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