Corte costituzionale

Sentenza n. 319/1989

Corte cost., sent. 6 giugno 1989, n. 319

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
319/1989
Data di deposito
6 giugno 1989
Data di decisione
18 maggio 1989
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gabriele Pescatore
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:319

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 12088

Nel caso di danni alla persona cagionati dalla circolazione di veicoli a motore o natanti, l'ente gestore di assicurazioni sociali cui sia iscritto il danneggiato puo' esercitare, ai fini del rimborso delle prestazioni erogate, due diverse azioni: una, 'ex' art. 1916 cod.civ., nei confronti del responsabile del danno; l'altra, 'ex' art. 28, L. n. 990 del 1969, nei confronti dell'assicuratore del danneggiante. Conseguentemente, nel giudizio promosso dall'I.N.P.S. nei confronti dell'assicuratore ai sensi dell'art. 28 della L.n. 990 cit., difetta di rilevanza la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1916 cod.civ. (Manifesta inammissibilita' della questione sollevata in riferimento all'art. 38 Cost. e relativa all'art. 1916, commi primo, terzo e quarto, in quanto consente che la surroga dell'ente gestore di assicurazioni sociali possa incidere sul diritto del danneggiato ad ottenere l'integrale risarcimento del danno).

Massima n. 12092

L'integrita' personale e' configurata come "fondamentale diritto dell'individuo", con la prescrizione del dovere della Repubblica di tutelarlo (art. 32 Cost.) nonche' col riconoscimento della sua inviolabilita' ai sensi dell'art. 2 Cost., sicche' il legislatore deve prevedere misure idonee ad assicurarne il piu' ampio ristoro in caso di lesione. - S. n. 132/1985.

Massima n. 12179

Rispetto agli artt. 35 e 36, l'art. 38, comma secondo, Cost. e' disposizione speciale, ispirata a criteri di solidarieta' sociale e tesa ad assicurare ai lavoratori misure atte a garantire la soddisfazione delle loro esigenze di vita in caso di eventi che incidono sfavorevolmente sulla loro attivita' lavorativa; essa crea veri e propri diritti di prestazione, vincolando lo Stato ad operare con organi ed istituti predisposti o da esso integrati, nel settore della disciplina dei rapporti sociali assicurativi nel senso voluto dalla Costituzione. - S. nn. 128/1973, 160/1974

Massima n. 12182

Il diritto dell'ente di previdenza e assistenza ad ottenere - mediante surroga nei confronti dell'assicuratore del danneggiante - il rimborso delle somme erogate all'assistito per i danni alla persona arrecatigli dalla circolazione di veicoli a motore o natanti, non puo' pregiudicare il diritto del danneggiato all'integrale ristoro dei danni subiti, in quanto le prestazioni dell'ente previdenziale sono finalizzate ad assicurare al lavoratore la soddisfazione delle sue esigenze di vita in caso di eventi che incidono sfavorevolmente sull'attivita' lavorativa, e dunque non possono, eludendo tale scopo, sostanziarsi in una mera anticipazione di somme; ed in quanto la particolare configurazione e garanzia del diritto all'integrita' personale impongono al legislatore di prevedere misure idonee ad assicurarne il piu' ampio ristoro. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 38, comma secondo, 2 e 32 Cost. - l'art. 28, commi secondo, terzo e quarto, della legge 24 dicembre 1969 n. 990, nella parte in cui non esclude che gli enti gestori delle assicurazioni sociali possano esercitare l'azione "surrogatoria" ('rectius': in surrogazione) con pregiudizio del diritto dell'assistito al risarcimento dei danni alla persona non altrimenti risarciti. - v. massime 319/89 B e 319/89 C.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 28, commi secondo, terzo e quarto, della legge 24 dicembre 1969 n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), nella parte in cui non esclude che gli enti gestori delle assicurazioni sociali possano esercitare l'azione surrogatoria con pregiudizio del diritto dell'assistito al risarcimento dei danni alla persona non altrimenti risarciti;

Dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1916, commi primo, terzo e quarto, del codice civile, sollevata in riferimento all'art. 38 della Costituzione con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 6 giugno 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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