Corte costituzionale
Sentenza n. 319/1989
Corte cost., sent. 6 giugno 1989, n. 319
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 319/1989
- Data di deposito
- 6 giugno 1989
- Data di decisione
- 18 maggio 1989
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gabriele Pescatore
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:319
Norme oggetto del giudizio
- art. 1916, comma 1, codice civile
- art. 1916, comma 3, codice civile
- art. 1916, comma 4, codice civile
- art. 28, comma 2, legge n. 990 del 24 dicembre 1969
- art. 28, comma 3, legge n. 990 del 24 dicembre 1969
- art. 28, comma 4, legge n. 990 del 24 dicembre 1969
Parametri
Massime
Massima n. 12088
Nel caso di danni alla persona cagionati dalla circolazione di veicoli a motore o natanti, l'ente gestore di assicurazioni sociali cui sia iscritto il danneggiato puo' esercitare, ai fini del rimborso delle prestazioni erogate, due diverse azioni: una, 'ex' art. 1916 cod.civ., nei confronti del responsabile del danno; l'altra, 'ex' art. 28, L. n. 990 del 1969, nei confronti dell'assicuratore del danneggiante. Conseguentemente, nel giudizio promosso dall'I.N.P.S. nei confronti dell'assicuratore ai sensi dell'art. 28 della L.n. 990 cit., difetta di rilevanza la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1916 cod.civ. (Manifesta inammissibilita' della questione sollevata in riferimento all'art. 38 Cost. e relativa all'art. 1916, commi primo, terzo e quarto, in quanto consente che la surroga dell'ente gestore di assicurazioni sociali possa incidere sul diritto del danneggiato ad ottenere l'integrale risarcimento del danno).
Massima n. 12092
L'integrita' personale e' configurata come "fondamentale diritto dell'individuo", con la prescrizione del dovere della Repubblica di tutelarlo (art. 32 Cost.) nonche' col riconoscimento della sua inviolabilita' ai sensi dell'art. 2 Cost., sicche' il legislatore deve prevedere misure idonee ad assicurarne il piu' ampio ristoro in caso di lesione. - S. n. 132/1985.
Massima n. 12179
Rispetto agli artt. 35 e 36, l'art. 38, comma secondo, Cost. e' disposizione speciale, ispirata a criteri di solidarieta' sociale e tesa ad assicurare ai lavoratori misure atte a garantire la soddisfazione delle loro esigenze di vita in caso di eventi che incidono sfavorevolmente sulla loro attivita' lavorativa; essa crea veri e propri diritti di prestazione, vincolando lo Stato ad operare con organi ed istituti predisposti o da esso integrati, nel settore della disciplina dei rapporti sociali assicurativi nel senso voluto dalla Costituzione. - S. nn. 128/1973, 160/1974
Massima n. 12182
Il diritto dell'ente di previdenza e assistenza ad ottenere - mediante surroga nei confronti dell'assicuratore del danneggiante - il rimborso delle somme erogate all'assistito per i danni alla persona arrecatigli dalla circolazione di veicoli a motore o natanti, non puo' pregiudicare il diritto del danneggiato all'integrale ristoro dei danni subiti, in quanto le prestazioni dell'ente previdenziale sono finalizzate ad assicurare al lavoratore la soddisfazione delle sue esigenze di vita in caso di eventi che incidono sfavorevolmente sull'attivita' lavorativa, e dunque non possono, eludendo tale scopo, sostanziarsi in una mera anticipazione di somme; ed in quanto la particolare configurazione e garanzia del diritto all'integrita' personale impongono al legislatore di prevedere misure idonee ad assicurarne il piu' ampio ristoro. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 38, comma secondo, 2 e 32 Cost. - l'art. 28, commi secondo, terzo e quarto, della legge 24 dicembre 1969 n. 990, nella parte in cui non esclude che gli enti gestori delle assicurazioni sociali possano esercitare l'azione "surrogatoria" ('rectius': in surrogazione) con pregiudizio del diritto dell'assistito al risarcimento dei danni alla persona non altrimenti risarciti. - v. massime 319/89 B e 319/89 C.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 28, commi secondo, terzo e quarto, della legge 24 dicembre 1969 n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), nella parte in cui non esclude che gli enti gestori delle assicurazioni sociali possano esercitare l'azione surrogatoria con pregiudizio del diritto dell'assistito al risarcimento dei danni alla persona non altrimenti risarciti;
Dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1916, commi primo, terzo e quarto, del codice civile, sollevata in riferimento all'art. 38 della Costituzione con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 6 giugno 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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