Corte costituzionale
Sentenza n. 310/1989
Corte cost., sent. 26 maggio 1989, n. 310
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 310/1989
- Data di deposito
- 26 maggio 1989
- Data di decisione
- 18 maggio 1989
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:310
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 12033
SUCCESSIONE EREDITARIA - SUCCESSIONE LEGITTIMA - CONVIVENTE ORE UXORIO. Come piu' volte affermato da questa Corte (sentenze n. 45 del 1980, n. 404 del 1988) la situazione del convivente more uxorio e' nettamente diversa da quella del coniuge. Conseguentemente, l'art. 3 Cost. non puo' essere invocato, nella sua portata egua- gliatrice, al fine di auspicare, conformemente o quanto stabilito per il coniuge, l'inclusione del convivente more uxorio tra i successibili ab intestato. Deve essere, pertanto, dichiarata infondata la relativa questione di legittimita' costituzionale degli artt. 565 e 582 c.c.. v. sent. n. 45 del 1980 e n. 404 del 1988.
Massima n. 12034
SUCCESSIONE EREDITARIA - SUCCESSIONE LEGITTIMA - CONVIVENTE MORE UXORIO. Il mancato riconoscimento della convivenza more uxorio come titolo di vocazione legittima all'eredita' e' conforme sia ai principi del diritto successorio sia alla natura stessa della suddetta convivenza. Non violano, pertanto, l'art. 3 Cost., sotto il profilo della ragionevolezza, gli artt. 565 e 582 c.c. che non includono fra i successibili ab intestato il convivente more uxorio. La relativa questione di costituzionalita' viene, quindi, dichiarata infondata.
Massima n. 12035
FAMIGLIA - FAMIGLIA DI FATTO E FAMIGLIA LEGITTIMA - TUTELA COSTITUZIONALE. L'art. 29 Cost., pur non negando dignita' a forme naturali del rapporto di coppia diverse dalla struttura giuridica del matrimonio, riconosce alla famiglia legittima una dignita' superiore in ragione dei caratteri di stabilita' e certezza e della reciprocita' e corrispettivita' di diritti e doveri che nascono solo dal matrimonio. v. sent. n. 45 del 1980 sent. n. 404 del 1988
Massima n. 12036
DIRITTI INVIOLABILI DELL'UOMO - DIRITTI SUCCESSORI DEI CONVIVENTI MORE UXORIO - ESCLUSIONE. La riferibilita' dell'art. 2 Cost. anche alle convivenze more uxorio ("purche' caratterizzate da un grado accertato di stabilita'" - v. sent. n. 237 del 1986) non implica la garanzia ai conviventi del diritto reciproco di successione mortis causa. Tale diritto, infatti, certamente non appartiene ai diritti inviolabili dell'uomo che sono i soli presidiati dall'art. 2 cit.. E', pertanto,infondata, sotto questo aspetto, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 565 e 582 c.c., che non includono fra i successibili ab intestato il convivente more uxorio.
Massima n. 12037
SUCCESSIONE EREDITARIA - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE IN ORDINE ALLE CATEGORIE DEI SUCCESSIBILI - FAMIGLIA NATURALE. La discrezionalita' lasciata al legislatore ordinario dall'art. 42 Cost., quarto comma, per la determinazione delle categorie dei successibili incontra, in ordine alla famiglia naturale, soltanto il vincolo derivante dalla direttiva di equiparazione dei figli naturali ai figli legittimi nei rapporti con i genitori che li hanno riconosciuti o nei confronti dei quali la filiazione e' stata dichiarata, sancita dall'art. 30, terzo comma, Cost..
Massima n. 12038
FAMIGLIA - CONVIVENZA MORE UXORIO - DIITTO DEL CONVIVENTE SUPERSTTE ALLA CONSERVAZIONE DELL'ALLOGGIO. E' compito del legislatore valutare il grado di meritevolezza della tutela dell'interesse del convivente more uxorio alla con- servazione dell'alloggio in caso di morte del partner. Due appaiono le forme di tutela possibili: quella, gravemente limitatrice del diritto di proprieta' degli eredi, del diritto (reale) di abitazione ovvero, in assenza di una disposizione testamentaria piu' favorevole del de cuius, quella, piu' moderata, di un diritto personale di godimento temporalmente limitato. E', pertanto, inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 540, secondo comma c.c. sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., per la parte in cui non riserva al convivente more uxorio, anche se escluso dal novero dei successibili a titolo di erede, almeno il diritto di abitazione nella casa adibita a residenza della coppia, se di proprieta' del defunto o comune.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 565 e 582 del codice civiile, sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, dal Tribunale di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe;
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 540, secondo comma, del codice civile, sollevata, in riferimento ai citati articoli della Costituzione, dal detto Tribunale con la medesima ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 maggio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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