Corte costituzionale

Sentenza n. 308/1989

Corte cost., sent. 26 maggio 1989, n. 308

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
308/1989
Data di deposito
26 maggio 1989
Data di decisione
18 maggio 1989
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ugo Spagnoli
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:308

Norme oggetto del giudizio

  • art. 76, legge n. 270 del 20 maggio 1982

Parametri

Massime

Massima n. 12016

SCUOLA STATALE E PRIVATA - ISTRUZIONE PUBBLICA - ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO - INSEGNANTI. La regola della necessaria "stretta attinenza" tra i titoli di studio che danno accesso agli esami di abilitazione e le discipline oggetto dell'insegnamento e' oggi nell'ordinamento scolastico un principio generale, espressione dell'esigenza di ragione che vuole che la validita' dell'insegnamento medesimo - e quindi dell'apprendimento dei discenti - sia assicurata dallo Stato mediante un'idonea specifica preparazione culturale dei docenti. Correttamente, pertanto il legislatore, nel prevedere sessioni riservate di esami di abilitazione a vantaggio di soggetti vertenti in particolari situazioni, non ha disposto deroghe alla normativa generale delle classi di abilitazione a favore dei docenti in possesso di un titolo di studio gia' riconosciuto valido e poi escluso dal d.m. 2 marzo 1972 (nella specie: laurea in scienze politiche, in relazione all'insegnamento delle lingue straniere). E' dunque infondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 35, 97 Cost., dell'art. 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270. - cfr. S. n. 201/1986, O. n. 687/1988

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270 (Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana con ordinanza del 5 novembre 1986.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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