Corte costituzionale
Sentenza n. 308/1989
Corte cost., sent. 26 maggio 1989, n. 308
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 308/1989
- Data di deposito
- 26 maggio 1989
- Data di decisione
- 18 maggio 1989
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo Spagnoli
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:308
Norme oggetto del giudizio
- art. 76, legge n. 270 del 20 maggio 1982
Parametri
Massime
Massima n. 12016
SCUOLA STATALE E PRIVATA - ISTRUZIONE PUBBLICA - ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO - INSEGNANTI. La regola della necessaria "stretta attinenza" tra i titoli di studio che danno accesso agli esami di abilitazione e le discipline oggetto dell'insegnamento e' oggi nell'ordinamento scolastico un principio generale, espressione dell'esigenza di ragione che vuole che la validita' dell'insegnamento medesimo - e quindi dell'apprendimento dei discenti - sia assicurata dallo Stato mediante un'idonea specifica preparazione culturale dei docenti. Correttamente, pertanto il legislatore, nel prevedere sessioni riservate di esami di abilitazione a vantaggio di soggetti vertenti in particolari situazioni, non ha disposto deroghe alla normativa generale delle classi di abilitazione a favore dei docenti in possesso di un titolo di studio gia' riconosciuto valido e poi escluso dal d.m. 2 marzo 1972 (nella specie: laurea in scienze politiche, in relazione all'insegnamento delle lingue straniere). E' dunque infondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 35, 97 Cost., dell'art. 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270. - cfr. S. n. 201/1986, O. n. 687/1988
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270 (Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana con ordinanza del 5 novembre 1986.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 maggio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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