Corte costituzionale

Sentenza n. 248/1989

Corte cost., sent. 18 maggio 1989, n. 248

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
248/1989
Data di deposito
18 maggio 1989
Data di decisione
16 maggio 1989
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:248

Norme oggetto del giudizio

  • art. 17, comma 3, legge n. 432 del 6 agosto 1981
  • decreto-legge n. 283 del 6 giugno 1981

Parametri

Massime

Massima n. 12880

La norma denunciata, consentendo che, ai fini della determinazione, per classe ed aumento biennale, dello stipendio previsto per il livello correlato al grado rivestito, venga attribuita una maggiore e migliore ricostruzione economica agli ufficiali non provenienti da carriere inferiori rispetto a quelli che invece provengono da queste ultime, determina una irragionevole discriminazione tra le due categorie di ufficiali col riservare ad una di esse, a parita' di qualifica e funzioni, un trattamento deteriore rispetto a quello dell'altra, senza che cio' sia conseguente al superamento delle premesse che avevano determinato il precedente giudizio di valore o che sia causato da altra ragionevole giustificazione. Va pertanto dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 17, terzo comma, D.L. 6 giugno 1981 n. 283, convertito, con modificazioni, in L. 6 agosto 1981 n. 432, nella parte in cui non considera anche per gli ufficiali provenienti dalle carriere militari inferiori, ai fini della determinazione del trattamento economico, il settimo livello retributivo come base iniziale per la valutazione dell'anzianita' pregressa. - cfr. S.n. 219/1975 e n. 1089/1988; ma cfr. S.n. 224/1987.

Massima n. 12881

L'accoglimento (di cui alla massima che precede) della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17, terzo comma, D.L. 6 giugno 1981 n. 283 (convertito, con modificazioni, in L. 6 agosto 1981 n. 432) denunciata in riferimento all'art. 3 Cost., e' assorbente rispetto all'altra questione sollevata in riferimento agli artt. 36 (violazione del diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantita' del lavoro svolto) e 97 (violazione del principio di imparzialita').

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, terzo comma, del decreto legge 6 giugno 1981, n. 283 (Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché concessione di miglioramenti economici al personale civile e militare escluso dalla contrattazione), convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 1981, n. 432, nella parte in cui non considera, anche per gli ufficiali provenienti dalle carriere militari inferiori, ai fini della determinazione del trattamento economico, il settimo livello retributivo come base iniziale per la valutazione dell'anzianità pregressa.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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