Corte costituzionale
Sentenza n. 248/1989
Corte cost., sent. 18 maggio 1989, n. 248
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 248/1989
- Data di deposito
- 18 maggio 1989
- Data di decisione
- 16 maggio 1989
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:248
Norme oggetto del giudizio
- art. 17, comma 3, legge n. 432 del 6 agosto 1981
- decreto-legge n. 283 del 6 giugno 1981
Parametri
Massime
Massima n. 12880
La norma denunciata, consentendo che, ai fini della determinazione, per classe ed aumento biennale, dello stipendio previsto per il livello correlato al grado rivestito, venga attribuita una maggiore e migliore ricostruzione economica agli ufficiali non provenienti da carriere inferiori rispetto a quelli che invece provengono da queste ultime, determina una irragionevole discriminazione tra le due categorie di ufficiali col riservare ad una di esse, a parita' di qualifica e funzioni, un trattamento deteriore rispetto a quello dell'altra, senza che cio' sia conseguente al superamento delle premesse che avevano determinato il precedente giudizio di valore o che sia causato da altra ragionevole giustificazione. Va pertanto dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 17, terzo comma, D.L. 6 giugno 1981 n. 283, convertito, con modificazioni, in L. 6 agosto 1981 n. 432, nella parte in cui non considera anche per gli ufficiali provenienti dalle carriere militari inferiori, ai fini della determinazione del trattamento economico, il settimo livello retributivo come base iniziale per la valutazione dell'anzianita' pregressa. - cfr. S.n. 219/1975 e n. 1089/1988; ma cfr. S.n. 224/1987.
Massima n. 12881
L'accoglimento (di cui alla massima che precede) della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17, terzo comma, D.L. 6 giugno 1981 n. 283 (convertito, con modificazioni, in L. 6 agosto 1981 n. 432) denunciata in riferimento all'art. 3 Cost., e' assorbente rispetto all'altra questione sollevata in riferimento agli artt. 36 (violazione del diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantita' del lavoro svolto) e 97 (violazione del principio di imparzialita').
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, terzo comma, del decreto legge 6 giugno 1981, n. 283 (Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché concessione di miglioramenti economici al personale civile e militare escluso dalla contrattazione), convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 1981, n. 432, nella parte in cui non considera, anche per gli ufficiali provenienti dalle carriere militari inferiori, ai fini della determinazione del trattamento economico, il settimo livello retributivo come base iniziale per la valutazione dell'anzianità pregressa.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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