Corte costituzionale
Sentenza n. 23/1989
Corte cost., sent. 24 gennaio 1989, n. 23
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 23/1989
- Data di deposito
- 24 gennaio 1989
- Data di decisione
- 11 gennaio 1989
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Casavola
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:23
Norme oggetto del giudizio
- art.unico, legge n. 41 del 27 febbraio 1978
- art. 1, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 32 del 11 febbraio 1987
- art. 1, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 32 del 11 febbraio 1987
Parametri
Massime
Massima n. 13402
L'art. 10, L. n. 140 del 1985, nel prevedere la rivalutazione delle pensioni gia' assoggettate a perequazione automatica, formula una generica promessa d'interventi migliorativi, onde va escluso ogni rapporto di delegazione con il d.P.R. n. 32 del 1987, che tale rivalutazione non ha previsto per talune pensioni accese in determinati anni. Quest'ultimo ha, del resto indubbia natura regolamentare, si' che ne e' preclusa la verifica di costituzionalita', che resta limitata alle fonti primarie sino a quando il potere legislativo sara' riservato al Parlamento e non verra' riconosciuto in via originaria e concorrente ad altri organi. Ne' e' possibile configurare un 'continuum' normativo tra l'articolo unico, L. n. 41 del 1978 (passato indenne al vaglio della Corte: cfr. sent. n. 349/1985) e le citate disposizioni, in quanto cio' si correla con il gia' escluso esame del merito. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art.1, 'rectius' unico, L. 27 febbraio 1978 n. 41, e dell'art. 1, commi primo e terzo, d.P.R. 11 febbraio 1987 n. 32, sollevata in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, rectius unico, della legge 27 febbraio 1978, n. 41 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 942, concernente provvedimenti in materia previdenziale") e dell'art. 1, commi primo e terzo, del d.P.R. 11 febbraio 1987, n. 32 ("Norme di attuazione dell'art. 10 della legge 15 aprile 1985, n. 140, sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali gestita dall'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali"), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 24 gennaio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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