Corte costituzionale
Sentenza n. 22/1989
Corte cost., sent. 24 gennaio 1989, n. 22
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 22/1989
- Data di deposito
- 24 gennaio 1989
- Data di decisione
- 11 gennaio 1989
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:22
Norme oggetto del giudizio
- decreto-legge n. 393 del 25 settembre 1987
- art. 2, legge n. 478 del 25 novembre 1987
- art. 1591, codice civile
Parametri
Massime
Massima n. 12048
LOCAZIONE - CONTRATTI SOGGETTI A REGIME TRANSITORIO - EFFETTI DELLA SENT. COST. N. 108/1986. A seguito della sentenza costituzionale n. 108/1986 la protrazione dei contratti di locazione soggetti al regime transitorio per il periodo compreso tra la scadenza del suddetto regime e la pubblicazione della sentenza stessa va qualificata come locazione di fatto (con la conseguente applicabilita' ad essa di tutta la disciplina della locazione). Cio' porta ad escludere che la sentenza n. 108 cit. possa avere avuto l'effetto di costituire il conduttore in mora ora per allora, rendendolo responsabile per i danni da ritardato rilascio dell'immobile. Per tali motivi, con riferimento al suddetto periodo, e' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 d.l. 25 settembre 1987 n. 393 conv. con mod. in l. 25 novembre 1987 n. 478 sollevata, in riferimento all'art. 42 Cost., per la parte in cui esonera il conduttore dalla corresponsione sia di aumenti di canone sia del risarcimento dei danni ex art. 1591 c.c. per la protrazione del godimento dell'immobile. v. sent. n. 108 del 1986.
Massima n. 12049
LOCAZIONE - CONTRATTI SOGGETTI A REGIME TRANSITORIO - PROTRAZIONE DEL GODIMENTO DELL'IMMOBILE DA PARTE DEL CONDUTTORE DOPO LA SCADENZA DEL CONTRATTO. Per i contratti di locazione non abitativa soggetti al regime transitorio l'eccezione alla regola dell'art. 1591 c.c., contenuta nell'art. 2 del d.l. n. 393 del 1987, conv. con mod. in l. n. 478 del 1987, si giustifica - per il periodo compreso tra la data della pubblicazione della sentenza costituzionale n. 108 del 1986 (se il contratto di locazione e' scaduto prima) o la data di scadenza del contratto da una parte e la data fissata giudizialmente per il rilascio o la data di stipulazione di un nuovo contratto dall'altra - considerando, per quel che riguarda il rilascio, le gravi difficolta' dei conduttori di reperire immobili adatti alle loro esigenze di lavoro e per quel che riguarda la stipulazione di un nuovo contratto, la necessita' di liberare il conduttore, per il tempo occorrente alla formazione dell'accordo, dall'assillo dell'accumularsi della responsabilita' per mora. L'art. 2 del d.l. n. 393 del 1987 cit. non viola, pertanto, sotto questo aspetto, l'art. 42 Cost.
Massima n. 12050
LOCAZIONE - CONTRATTI SOGGETTI A REGIME TRANSITORIO - TUTELA DEL CONDUTTORE. La posizione dei conduttori che beneficiano delle facilitazioni di cui all'art. 2 del d.l. n. 393 del 1987 conv. con mod. in l. n. 478 del 1987 non e' confrontabile, sotto il profilo del principio di uguaglianza, con quella dei locatori in quanto la prevalenza attribuita dal legislatore agli interessi dei conduttori appare, alla luce dell'attuale situazione del settore, ragionevole. Pertanto, sotto questo aspetto, l'art. 2 del d.l. n. 393 cit. non viola l'art. 3 Cost..
Massima n. 12051
LOCAZIONE - CONTRATTI SOGGETTI A REGIME TRANSITORIO - DIVERSE CATEGORIE DI CONDUTTORI. La posizione dei conduttori che beneficiano delle facilitazioni di cui all'art. 2 del d.l. n. 393 del 1987 conv. con mod. in l. n. 478 del 1987 non e' confrontabile, sotto il profilo del principio di uguaglianza, con quella dei conduttori che prima dell'emanazione del d.l. n. 393 cit., nell'esercizio della loro autonomia negoziale, abbiano raggiunto un accordo col rispettivo locatore. Pertanto, sotto questo aspetto, l'art. 2 del d.l. n. 393 del 1987 cit. non viola l'art. 3 Cost..
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.l. 25 settembre 1987 n. 393, convertito in legge 25 novembre 1987 n. 478 ("Norme in materia di locazione di immobili ad uso non abitativo, nonché di cessione e di assegnazione di alloggi di edilizia agevolata-convenzionata"), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost., dal Tribunale di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 24 gennaio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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