Corte costituzionale
Sentenza n. 182/1989
Corte cost., sent. 12 aprile 1989, n. 182
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 182/1989
- Data di deposito
- 12 aprile 1989
- Data di decisione
- 10 aprile 1989
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:182
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, legge n. 297 del 20 maggio 1982
- art. 5, legge n. 297 del 20 maggio 1982
Parametri
Massime
Massima n. 12999
LAVORO (RAPPORTO) - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO Il combinato disposto degli artt. 4 e 5 della legge n. 297 del 1982, nella parte in cui non prevede il computo, ai fini della liquidazione (nella specie, dell'indennita' premio di servizio dovuta dall'I.N.A.D.E.L. ai dipendenti degli enti locali) del trattamento di fine rapporto, dell'intera indennita' integrativa speciale anche a vantaggio dei lavoratori collocati a riposo prima dell'entrata in vigore della legge medesima, da un lato non reca offesa al criterio della proporzionalita' del trattamento stesso alla qualita' e quantita' del lavoro pregresso ed al principio dell'idoneita' a soddisfare esigenze di vita del lavoratore (tenuto conto dei criteri di calcolo e dei parametri di commisurazione fissati) e, dall'altro, non determina irrazionale disparita' di trattamento tra categorie di lavoratori che cessano dal rapporto in epoche diverse, spettando al legislatore, in sede di riforma di determinati istituti, la fissazione di una data di decorrenza della nuova disciplina, anche se essa sia piu' favorevole della precedente, nell'esercizio di una scelta non arbitraria, e giustificata, per quanto, in particolare, concerne il caso di specie, dall'avvenuto superamento delle esigenze di politica economica che avevano anteriormente imposto il cosi' detto congelamento dell'indennita' di contingenza. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 4 e 5 della legge 29 maggio 1982, n. 297 in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost.). OA
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 5 della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Messina con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 aprile 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze