Corte costituzionale

Sentenza n. 182/1989

Corte cost., sent. 12 aprile 1989, n. 182

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
182/1989
Data di deposito
12 aprile 1989
Data di decisione
10 aprile 1989
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:182

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, legge n. 297 del 20 maggio 1982
  • art. 5, legge n. 297 del 20 maggio 1982

Parametri

Massime

Massima n. 12999

LAVORO (RAPPORTO) - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO Il combinato disposto degli artt. 4 e 5 della legge n. 297 del 1982, nella parte in cui non prevede il computo, ai fini della liquidazione (nella specie, dell'indennita' premio di servizio dovuta dall'I.N.A.D.E.L. ai dipendenti degli enti locali) del trattamento di fine rapporto, dell'intera indennita' integrativa speciale anche a vantaggio dei lavoratori collocati a riposo prima dell'entrata in vigore della legge medesima, da un lato non reca offesa al criterio della proporzionalita' del trattamento stesso alla qualita' e quantita' del lavoro pregresso ed al principio dell'idoneita' a soddisfare esigenze di vita del lavoratore (tenuto conto dei criteri di calcolo e dei parametri di commisurazione fissati) e, dall'altro, non determina irrazionale disparita' di trattamento tra categorie di lavoratori che cessano dal rapporto in epoche diverse, spettando al legislatore, in sede di riforma di determinati istituti, la fissazione di una data di decorrenza della nuova disciplina, anche se essa sia piu' favorevole della precedente, nell'esercizio di una scelta non arbitraria, e giustificata, per quanto, in particolare, concerne il caso di specie, dall'avvenuto superamento delle esigenze di politica economica che avevano anteriormente imposto il cosi' detto congelamento dell'indennita' di contingenza. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 4 e 5 della legge 29 maggio 1982, n. 297 in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost.). OA

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 5 della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Messina con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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