Corte costituzionale

Sentenza n. 137/1989

Corte cost., sent. 21 marzo 1989, n. 137

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
137/1989
Data di deposito
21 marzo 1989
Data di decisione
8 marzo 1989
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Aldo Corasaniti
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:137

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
  • art. 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965

Parametri

Massime

Massima n. 13363

I ballerini e i tersicorei non sono soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ai sensi degli artt. 1, terzo comma, n. 27, e 4, primo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in quanto non prestano "opera manuale" in senso stretto. Ma la limitatezza della definizione di "opera manuale" desumibile dalla legge, legata all'originaria esigenza di proteggere gli operai addetti a macchine, appare contraddittoria e ingiustificata in un contesto normativo che ammette una esposizione a rischio assicurabile anche al di fuori dell'impiego di macchine (art.1, terzo comma, nn. 1-28, d.P.R. n. 1124/1965). L'assicurabilita' del rischio va invece sancita in relazione alla natura obbiettiva di esso, e, qualora talune attivita' siano assicurate in quanto espongono ad un dato rischio obbiettivo, come quelle di allestimento, prova od esecuzione di pubblici spettacoli (art. 1, terzo comma, n. 27), non puo', senza offesa degli artt. 3 e 38 Cost., non stabilirsi la copertura assicurativa per tutte quelle che espongono allo stesso rischio. E' pertanto costituzionalmente illegittimo l'art. 1, terzo comma, n. 27, del d.P.R. 30 giugno 1965, n 1124, in relazione all'art. 4, n. 1, dello stesso d.P.R., nella parte in cui non comprende tra le persone soggette all'assicurazione obbligatoria i ballerini e i tersicorei addetti all'allestimento , alla prova o all'esecuzione di pubblici spettacoli. - Cfr. Sentt. n.55/1981; n. 221/1985; n. 256/1986; n. 476/1987.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, numero 27, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), in relazione all'art. 4, numero 1, dello stesso d.P.R., nella parte in cui non comprende tra le persone soggette all'assicurazione obbligatoria i ballerini e i tersicorei addetti all'allestimento, alla prova o all'esecuzione di pubblici spettacoli.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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