Corte costituzionale
Sentenza n. 137/1989
Corte cost., sent. 21 marzo 1989, n. 137
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 137/1989
- Data di deposito
- 21 marzo 1989
- Data di decisione
- 8 marzo 1989
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Aldo Corasaniti
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:137
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
- art. 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
Parametri
Massime
Massima n. 13363
I ballerini e i tersicorei non sono soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ai sensi degli artt. 1, terzo comma, n. 27, e 4, primo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in quanto non prestano "opera manuale" in senso stretto. Ma la limitatezza della definizione di "opera manuale" desumibile dalla legge, legata all'originaria esigenza di proteggere gli operai addetti a macchine, appare contraddittoria e ingiustificata in un contesto normativo che ammette una esposizione a rischio assicurabile anche al di fuori dell'impiego di macchine (art.1, terzo comma, nn. 1-28, d.P.R. n. 1124/1965). L'assicurabilita' del rischio va invece sancita in relazione alla natura obbiettiva di esso, e, qualora talune attivita' siano assicurate in quanto espongono ad un dato rischio obbiettivo, come quelle di allestimento, prova od esecuzione di pubblici spettacoli (art. 1, terzo comma, n. 27), non puo', senza offesa degli artt. 3 e 38 Cost., non stabilirsi la copertura assicurativa per tutte quelle che espongono allo stesso rischio. E' pertanto costituzionalmente illegittimo l'art. 1, terzo comma, n. 27, del d.P.R. 30 giugno 1965, n 1124, in relazione all'art. 4, n. 1, dello stesso d.P.R., nella parte in cui non comprende tra le persone soggette all'assicurazione obbligatoria i ballerini e i tersicorei addetti all'allestimento , alla prova o all'esecuzione di pubblici spettacoli. - Cfr. Sentt. n.55/1981; n. 221/1985; n. 256/1986; n. 476/1987.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, numero 27, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), in relazione all'art. 4, numero 1, dello stesso d.P.R., nella parte in cui non comprende tra le persone soggette all'assicurazione obbligatoria i ballerini e i tersicorei addetti all'allestimento, alla prova o all'esecuzione di pubblici spettacoli.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 marzo 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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