Corte costituzionale
Sentenza n. 100/1989
Corte cost., sent. 9 marzo 1989, n. 100
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 100/1989
- Data di deposito
- 9 marzo 1989
- Data di decisione
- 22 febbraio 1989
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:100
Norme oggetto del giudizio
- art. 20, legge n. 409 del 24 luglio 1985
- art. 5, legge n. 409 del 24 luglio 1985
- art. 4, legge n. 409 del 24 luglio 1985
Parametri
Massime
Massima n. 12864
Il legislatore puo' incidere su situazioni pregresse sacrificando quelle di alcune categorie di soggetti, sempre che cio' risulti plausibilmente ragionevole e conseguente ad una equa valutazione dei contrapposti interessi. Le norme denunciate - introducendo una ingiustificata discriminazione rispetto ai medici chirurghi specialisti in odontoiatria, ai quali e` consentito di mantenere, contemporaneamente all'iscrizione all'albo degli odontoiatri, quella all'albo dei medici chirurghi - privano, senza alcuna plausibile ragione, i laureati in medicina e chirurgia, iscritti al relativo corso di laurea anteriormente al 28 gennaio 1980 ed abilitati all'esercizio della professione di medico chirurgo, del diritto, gia' loro appartenente, di rimanere iscritti all'albo dei medici chirurghi, ove chiedano l'iscrizione all'albo degli odontoiatri entro il termine di cinque anni dalla entrata in vigore della legge. Termine finale che parimenti non trova giustificazione in quanto una volta esclusa l'incompatibilita' per i soggetti in parola, l'iscrizione all'albo degli odontoiatri avviene non per effetto di una opzione, bensi' di una richiesta che, come tale, non puo' essere sottoposta a termine quando, come nel caso in esame, sia collegata ad una idoneita' professionale gia' conseguita. Pertanto sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 4, 5 e 20, L. 24 luglio 1985 n. 409, nella parte in cui non prevedono che i laureati in medicina e chirurgia, iscritti al relativo corso di laurea anteriormente al 28 gennaio 1980 ed abilitati all'esercizio della professione di medico chirurgo, possano contemporaneamente mantenere l'iscrizione all'albo dei medici chirurghi come previsto per i medici chirurghi specialisti in odontoiatria e nella parte in cui prevedono che i medesimi possano optare, nel termine di cinque anni, per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri, anziche' chiedere senza limite di tempo tale iscrizione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 4, 5 e 20 della legge 24 luglio 1985, n. 409 (Istituzione della professione sanitaria di odontoiatra e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di stati membri delle Comunità europee), nella parte in cui non prevedono che i soggetti indicati nell'art. 20, primo comma, ottenuta l'iscrizione all'albo degli odontoiatri, possano contemporaneamente mantenere l'iscrizione all'albo dei medici chirurghi così come previsto per i soggetti indicati nell'art. 5, e nella parte in cui prevedono che i medesimi possano "optare" nel termine di cinque anni per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri, anziché "chiedere" senza limite di tempo tale iscrizione.
Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 9 marzo 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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