Corte costituzionale

Ordinanza n. 62/1989

Corte cost., ord. 23 febbraio 1989, n. 62

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
62/1989
Data di deposito
23 febbraio 1989
Data di decisione
9 febbraio 1989
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:62

Norme oggetto del giudizio

  • art. 52, decreto del Presidente della Repubblica n. 637 del 26 ottobre 1972
  • art. 54, decreto del Presidente della Repubblica n. 637 del 26 ottobre 1972

Parametri

Massime

Massima n. 15117

Come la Corte ha piu' volte affermato, le scelte discrezionali del legislatore in materia sanzionatoria non sono sindacabili nel giudizio di costituzionalita' se non si rivelino irragionevoli. - O. nn. 315/1987 e 337/1987.

Massima n. 15118

In tema di imposta sulle successioni e donazioni, non e' irragionevole, ne' quindi, sindacabile, che il legislatore (v. massima A), nella sua discrezionalita' abbia previsto, per le infrazioni alla disciplina, al fine di evitare evasioni fiscali e di assicurare il sollecito pagamento delle imposte, l'applicazione di una soprattassa e di una pena pecuniaria, senza peraltro stabilire, in caso di ritardato pagamento, la commisurazione della soprattassa alla durata del ritardo, dovendo in ogni caso assicurare, quale obiettivo primario del fisco, la piu' solerte riscossione della imposta principale. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 52 e 54 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 76 e 77 Cost. e all'art. 10, n. 11, della legge delega, in quanto le norme predette stabiliscono una commisurazione percentuale automatica e fissa della soprattassa alla imposta).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 52 e 54 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 (Disciplina della imposta sulle successioni e donazioni), con riferimento agli artt. 3, 76 e 77 della Costituzione, sollevata dalla Commissione Tributaria di primo grado di Napoli con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze