Corte costituzionale
Ordinanza n. 62/1989
Corte cost., ord. 23 febbraio 1989, n. 62
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 62/1989
- Data di deposito
- 23 febbraio 1989
- Data di decisione
- 9 febbraio 1989
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:62
Norme oggetto del giudizio
- art. 52, decreto del Presidente della Repubblica n. 637 del 26 ottobre 1972
- art. 54, decreto del Presidente della Repubblica n. 637 del 26 ottobre 1972
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 77, Costituzione
- art. 10, n. 1, legge n. 825 del 9 ottobre 1971
- art. 76, Costituzione
Massime
Massima n. 15117
Come la Corte ha piu' volte affermato, le scelte discrezionali del legislatore in materia sanzionatoria non sono sindacabili nel giudizio di costituzionalita' se non si rivelino irragionevoli. - O. nn. 315/1987 e 337/1987.
Massima n. 15118
In tema di imposta sulle successioni e donazioni, non e' irragionevole, ne' quindi, sindacabile, che il legislatore (v. massima A), nella sua discrezionalita' abbia previsto, per le infrazioni alla disciplina, al fine di evitare evasioni fiscali e di assicurare il sollecito pagamento delle imposte, l'applicazione di una soprattassa e di una pena pecuniaria, senza peraltro stabilire, in caso di ritardato pagamento, la commisurazione della soprattassa alla durata del ritardo, dovendo in ogni caso assicurare, quale obiettivo primario del fisco, la piu' solerte riscossione della imposta principale. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 52 e 54 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 76 e 77 Cost. e all'art. 10, n. 11, della legge delega, in quanto le norme predette stabiliscono una commisurazione percentuale automatica e fissa della soprattassa alla imposta).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 52 e 54 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 (Disciplina della imposta sulle successioni e donazioni), con riferimento agli artt. 3, 76 e 77 della Costituzione, sollevata dalla Commissione Tributaria di primo grado di Napoli con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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