Corte costituzionale
Ordinanza n. 61/1989
Corte cost., ord. 23 febbraio 1989, n. 61
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 61/1989
- Data di deposito
- 23 febbraio 1989
- Data di decisione
- 9 febbraio 1989
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:61
Norme oggetto del giudizio
- art. 12, N.C., legge n. 118 del 30 marzo 1971
- legge n. 912 del 13 dicembre 1986
Parametri
Massime
Massima n. 12022
INABILI E MINORATI - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI. L'accertamento dell'invalidita' deve avvenire in presenza dell'interessato e non puo' essere effettuato dopo la sua morte su base solo documentale, come, invece, puo' essere compiuto l'accertamento delle condizioni per la concessione della indennita' di accompagnamento il quale puo' avvenire anche nei confronti degli eredi con tutti i mezzi di cui puo' disporre il giudice adito. La legge n. 912/86, la quale ha sostanzialmente codificato detto indirizzo giurisprudenziale, sempre, pero', disponendo che la morte del mutilato o dell'invalido deve essere avvenuta successivamente al riconoscimento della inabilita', non e' irrazionale e non produce disparita' di trattamento tra gli eredi richiedenti l'indennita' de qua e gli altri richiedenti altri trattamenti previdenziali ed assistenziali cui aveva diritto il loro de cuius, ne' sussiste il dedotto vizio del diritto di difesa potendo l'interessato utilizzare i rimedi apprestati dall'ordinamento per ottenere dall'amministrazione il sollecito disbrigo della relativa procedura amministrativa.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 12, ultimo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), come autenticamente interpretato dall'art. 1, primo comma, della legge 13 dicembre 1986, n. 912 (Interpretazione autentica dell'art. 12, ultimo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, e dell'art. 7, ultimo comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381, in materia di quote di assegni o pensioni spettanti agli eredi di mutilati o invalidi civili e di sordomuti), in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 38, primo comma, della Costituzione, sollevata dal Pretore di Modena con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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