Corte costituzionale
Ordinanza n. 594/1989
Corte cost., ord. 29 dicembre 1989, n. 594
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 594/1989
- Data di deposito
- 29 dicembre 1989
- Data di decisione
- 13 dicembre 1989
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:594
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, legge n. 425 del 6 agosto 1984
Parametri
Massime
Massima n. 15424
Se la disposizione denunciata non incide sul rapporto che il giudice rimettente e' chiamato a decidere, ne' attiene alla composizione dell'organo giudicante, la questione di legittimita' costituzionale e' irrilevante - e, come tale, inammissibile - anche considerando il profilo dell'indipendenza dell'organo (nella specie, commissione tributaria) dal punto di vista del trattamento economico. (Manifesta inammissibilita' della questione sollevata in riferimento agli artt. 108, comma secondo, 3, comma primo, e 97, comma primo, Cost., e relativa all'art. 2, L. 6 agosto 1984 n. 425, nella parte in cui non estende ai membri delle commissioni tributarie la cd. indennita' di rischio o di funzione spettante ai magistrati). - O.n. 326/1987; S.n. 196/1982.
Massima n. 15425
Al trattamento economico dei magistrati (e cioe' allo stipendio cui e' collegata la cd. indennita' di rischio o di funzione) non puo' essere assimilato il compenso che i componenti delle commissioni tributarie percepiscono in relazione ad un'attivita' (quella di giudice tributario) non esercitata "professionalmente", ma di massima, in aggiunta ad altra attivita' svolta in via primaria.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 6 agosto 1984, n. 425 (Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati) sollevata, in riferimento agli artt. 108, secondo comma, 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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