Corte costituzionale

Ordinanza n. 594/1989

Corte cost., ord. 29 dicembre 1989, n. 594

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
594/1989
Data di deposito
29 dicembre 1989
Data di decisione
13 dicembre 1989
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:594

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, legge n. 425 del 6 agosto 1984

Parametri

Massime

Massima n. 15424

Se la disposizione denunciata non incide sul rapporto che il giudice rimettente e' chiamato a decidere, ne' attiene alla composizione dell'organo giudicante, la questione di legittimita' costituzionale e' irrilevante - e, come tale, inammissibile - anche considerando il profilo dell'indipendenza dell'organo (nella specie, commissione tributaria) dal punto di vista del trattamento economico. (Manifesta inammissibilita' della questione sollevata in riferimento agli artt. 108, comma secondo, 3, comma primo, e 97, comma primo, Cost., e relativa all'art. 2, L. 6 agosto 1984 n. 425, nella parte in cui non estende ai membri delle commissioni tributarie la cd. indennita' di rischio o di funzione spettante ai magistrati). - O.n. 326/1987; S.n. 196/1982.

Massima n. 15425

Al trattamento economico dei magistrati (e cioe' allo stipendio cui e' collegata la cd. indennita' di rischio o di funzione) non puo' essere assimilato il compenso che i componenti delle commissioni tributarie percepiscono in relazione ad un'attivita' (quella di giudice tributario) non esercitata "professionalmente", ma di massima, in aggiunta ad altra attivita' svolta in via primaria.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 6 agosto 1984, n. 425 (Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati) sollevata, in riferimento agli artt. 108, secondo comma, 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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