Corte costituzionale

Ordinanza n. 593/1989

Corte cost., ord. 29 dicembre 1989, n. 593

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
593/1989
Data di deposito
29 dicembre 1989
Data di decisione
13 dicembre 1989
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:593

Norme oggetto del giudizio

  • art. 11, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 23 settembre 1988
  • art. 11, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 23 settembre 1988
  • legge n. 879 del 22 dicembre 1980
  • art. 41-bis, codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 15505

E' al legislatore che spetta statuire se ed in quale misura i rapporti che si creano, nell'ambito dell'organizzazione giudiziaria, tra organo e singoli, influiscano sulla determinazione della competenza, nonche' determinare le soluzioni piu' idonee a garantire l'indipendenza dei giudici e il prestigio della magistratura, e le relative scelte, essendo discrezionali, sono insindacabili nel giudizio di costituzionalita' se non concretano dei meri arbitri. In applicazione di tali principi, la questione di incostituzionalita' delle norme che assegnano ad uffici giudiziari la competenza territoriale reciproca per i procedimenti penali concernenti magistrati ad essi addetti, e' manifestamente inammissibile, richiedendosi un intervento additivo diretto ad apprestare - tra i vari ipotizzabili - un sistema di determinazione della competenza diverso da quello vigente. (Questione sollevata in riferimento agli artt. 3, 97 e 101 Cost., e relativa agli artt. 41-bis cod. proc. pen. - introdotto con legge 22 dicembre 1980 n. 879 - e 11, commi primo e secondo, del nuovo cod. proc. pen., approvato con d.P.R. 24 settembre 1988 n. 447). - S. n. 232/1984; O. nn. 285/1985, 164 e 165/1987, 261/1989.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 41- bis del codice di procedura penale approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1399, introdotto con legge 22 dicembre 1980, n. 879 (Norme sulla connessione e sulla competenza nei procedimenti relativi a magistrati e nei casi di rimessione), e 11, primo e secondo comma, del nuovo codice di procedura penale, approvato con d.P.R. 24 settembre 1988, n. 447, in riferimento agli artt. 3, 97 e 101 della Costituzione, sollevata dal Giudice Istruttore presso il Tribunale di Bologna con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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