Corte costituzionale
Ordinanza n. 593/1989
Corte cost., ord. 29 dicembre 1989, n. 593
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 593/1989
- Data di deposito
- 29 dicembre 1989
- Data di decisione
- 13 dicembre 1989
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:593
Norme oggetto del giudizio
- art. 11, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 23 settembre 1988
- art. 11, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 23 settembre 1988
- legge n. 879 del 22 dicembre 1980
- art. 41-bis, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 15505
E' al legislatore che spetta statuire se ed in quale misura i rapporti che si creano, nell'ambito dell'organizzazione giudiziaria, tra organo e singoli, influiscano sulla determinazione della competenza, nonche' determinare le soluzioni piu' idonee a garantire l'indipendenza dei giudici e il prestigio della magistratura, e le relative scelte, essendo discrezionali, sono insindacabili nel giudizio di costituzionalita' se non concretano dei meri arbitri. In applicazione di tali principi, la questione di incostituzionalita' delle norme che assegnano ad uffici giudiziari la competenza territoriale reciproca per i procedimenti penali concernenti magistrati ad essi addetti, e' manifestamente inammissibile, richiedendosi un intervento additivo diretto ad apprestare - tra i vari ipotizzabili - un sistema di determinazione della competenza diverso da quello vigente. (Questione sollevata in riferimento agli artt. 3, 97 e 101 Cost., e relativa agli artt. 41-bis cod. proc. pen. - introdotto con legge 22 dicembre 1980 n. 879 - e 11, commi primo e secondo, del nuovo cod. proc. pen., approvato con d.P.R. 24 settembre 1988 n. 447). - S. n. 232/1984; O. nn. 285/1985, 164 e 165/1987, 261/1989.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 41- bis del codice di procedura penale approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1399, introdotto con legge 22 dicembre 1980, n. 879 (Norme sulla connessione e sulla competenza nei procedimenti relativi a magistrati e nei casi di rimessione), e 11, primo e secondo comma, del nuovo codice di procedura penale, approvato con d.P.R. 24 settembre 1988, n. 447, in riferimento agli artt. 3, 97 e 101 della Costituzione, sollevata dal Giudice Istruttore presso il Tribunale di Bologna con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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