Corte costituzionale

Ordinanza n. 587/1989

Corte cost., ord. 29 dicembre 1989, n. 587

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
587/1989
Data di deposito
29 dicembre 1989
Data di decisione
13 dicembre 1989
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:587

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 15466

La prescrizione del rito camerale per i giudizi di appello avverso le sentenze di separazione personale dei coniugi assicura le necessarie garanzie processuali, e non e' indispensabile la pubblicita' delle udienze, tenuto conto del grado di giudizio e del tipo di controversia trattata. (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 3, comma primo, 24, comma secondo, e 101, comma primo, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 4, comma dodicesimo, L. 1 dicembre 1970 n. 898, come sostituito dall'art. 8, L. 6 marzo 1987 n. 74, nonche' dell'art. 23 di quest'ultima legge, interpretati nel senso che escluderebbero l'applicabilita' all'intera fase di appello della forma contenziosa ordinaria). - S.n. 543/1989; nonche' - sulla pubblicita' delle udienze - S.n. 212/1986.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma dodicesimo, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), come sostituito dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), nonché dell'art. 23 di quest'ultima legge, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma e 101, primo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Trento, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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