Corte costituzionale
Ordinanza n. 587/1989
Corte cost., ord. 29 dicembre 1989, n. 587
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 587/1989
- Data di deposito
- 29 dicembre 1989
- Data di decisione
- 13 dicembre 1989
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:587
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 12, legge n. 898 del 1° dicembre 1970
- art. 8, legge n. 74 del 6 marzo 1987
- art. 23, legge n. 74 del 6 marzo 1987
Parametri
Massime
Massima n. 15466
La prescrizione del rito camerale per i giudizi di appello avverso le sentenze di separazione personale dei coniugi assicura le necessarie garanzie processuali, e non e' indispensabile la pubblicita' delle udienze, tenuto conto del grado di giudizio e del tipo di controversia trattata. (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 3, comma primo, 24, comma secondo, e 101, comma primo, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 4, comma dodicesimo, L. 1 dicembre 1970 n. 898, come sostituito dall'art. 8, L. 6 marzo 1987 n. 74, nonche' dell'art. 23 di quest'ultima legge, interpretati nel senso che escluderebbero l'applicabilita' all'intera fase di appello della forma contenziosa ordinaria). - S.n. 543/1989; nonche' - sulla pubblicita' delle udienze - S.n. 212/1986.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma dodicesimo, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), come sostituito dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), nonché dell'art. 23 di quest'ultima legge, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma e 101, primo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Trento, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze