Corte costituzionale

Ordinanza n. 495/1989

Corte cost., ord. 7 novembre 1989, n. 495

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
495/1989
Data di deposito
7 novembre 1989
Data di decisione
25 ottobre 1989
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Paolo Casavola
Presidente
CONSO
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:495

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 16652

Riguardo ai giudizi per convalida di sfratto per finita locazione di immobili non abitativi non e' configurabile una pregiudizialita' tra pagamento dell'indennita' di avviamento e cognizione del merito, atteso che il primo presuppone l'avvenuto accertamento della conclusione della locazione e mai potrebbe percio' atteggiarsi a condizione di proponibilita' della relativa domanda. Costituisce percio' una razionale scelta legislativa l'avere subordinato al pagamento dell'indennita' la sola esecuzione del provvedimento di rilascio, considerato anche che il conduttore e' in ogni caso facultizzato ad effettuare formale offerta dell'immobile condizionatamente al pagamento dell'indennita' e legittimamente, in mancanza di tale corresponsione, puo' ulteriormente godere del bene locato, in tal modo evitando anche di esporsi al pagamento delle spese processuali. (Manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 69, undicesimo comma, legge 27 luglio 1978, n. 392, e 657, secondo comma, cod. proc. civ., sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, undicesimo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), sollevata, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Tolentino con l'ordinanza di cui in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 657, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in relazione agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Tolentino con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1989.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 novembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze