Corte costituzionale
Ordinanza n. 495/1989
Corte cost., ord. 7 novembre 1989, n. 495
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 495/1989
- Data di deposito
- 7 novembre 1989
- Data di decisione
- 25 ottobre 1989
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Casavola
- Presidente
- CONSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:495
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 16652
Riguardo ai giudizi per convalida di sfratto per finita locazione di immobili non abitativi non e' configurabile una pregiudizialita' tra pagamento dell'indennita' di avviamento e cognizione del merito, atteso che il primo presuppone l'avvenuto accertamento della conclusione della locazione e mai potrebbe percio' atteggiarsi a condizione di proponibilita' della relativa domanda. Costituisce percio' una razionale scelta legislativa l'avere subordinato al pagamento dell'indennita' la sola esecuzione del provvedimento di rilascio, considerato anche che il conduttore e' in ogni caso facultizzato ad effettuare formale offerta dell'immobile condizionatamente al pagamento dell'indennita' e legittimamente, in mancanza di tale corresponsione, puo' ulteriormente godere del bene locato, in tal modo evitando anche di esporsi al pagamento delle spese processuali. (Manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 69, undicesimo comma, legge 27 luglio 1978, n. 392, e 657, secondo comma, cod. proc. civ., sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, undicesimo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), sollevata, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Tolentino con l'ordinanza di cui in epigrafe;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 657, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in relazione agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Tolentino con la medesima ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1989.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 7 novembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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