Corte costituzionale
Ordinanza n. 486/1989
Corte cost., ord. 31 luglio 1989, n. 486
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 486/1989
- Data di deposito
- 31 luglio 1989
- Data di decisione
- 19 luglio 1989
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:486
Norme oggetto del giudizio
- art. 12, ultimo, legge n. 118 del 30 marzo 1971
- art. 1, comma 1, legge n. 912 del 13 dicembre 1986
Parametri
Massime
Massima n. 24518
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma e 38, primo comma, Cost., dell'art. 12, ultimo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), come autenticamente interpretato dall'art. 1, primo comma, della legge 13 dicembre 1986, n. 912, nella parte in cui subordina il diritto degli eredi del mutilato od invalido civile di percepire le quote delle prestazioni assistenziali maturate dal 'de cuius' alla data del decesso alla condizione che il decesso stesso sia avvenuto in epoca successiva al riconoscimento della inabilita'. Invero la Corte ha gia' dichiarato la questione manifestamente infondata con ord. n. 61 del 1989 e non sono stati addotti motivi nuovi a fondamento di una diversa decisione. - V. ord. n. 61/1989. red.: M. Maiella
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, ultimo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), come autenticamente interpretato dall'art. 1, primo comma, della legge 13 dicembre 1986, n. 912 (Interpretazione autentica dell'art. 12, ultimo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, e dell'art. 7, ultimo comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381, in materia di quote di assegni o pensioni spettanti agli eredi di mutilati o invalidi civili e di sordomuti), in riferimento agli artt, 3, primo comma, 24, primo comma, e 38, primo comma, della Costituzione, sollevata dal Pretore di Modena con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 31 luglio 1989.
Il cancelliere: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze