Corte costituzionale
Ordinanza n. 436/1989
Corte cost., ord. 25 luglio 1989, n. 436
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 436/1989
- Data di deposito
- 25 luglio 1989
- Data di decisione
- 18 luglio 1989
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Conso
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:436
Norme oggetto del giudizio
- art. 30-bis, legge n. 354 del 26 luglio 1975
- art. 30-ter, legge n. 354 del 26 luglio 1975
- art. 70, comma 1, legge n. 354 del 26 luglio 1975
- art. 71-ter, legge n. 354 del 26 luglio 1975
- legge n. 663 del 10 ottobre 1986
Parametri
Massime
Massima n. 13869
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 30-bis, 30-ter, 70, comma primo, e 71-ter della legge 26 luglio 1975 n. 354 (nel testo risultante dalla legge 10 ottobre 1986 n. 663), impugnati - in riferimento agli artt. 3, 27 e 111 Cost. - "nella parte in cui non prevedono la ricorribilita' in Cassazione per motivi di legittimita' avverso le ordinanze con cui il Tribunale di sorveglianza abbia deciso in secondo grado sui provvedimenti in tema di negazione e di concessione di permessi premiali ai condannati". E' infatti necessario che il Tribunale di sorveglianza riesamini il problema della propria legittimazione a sollevare questioni di legittimita' costituzionale in sede di reclamo avverso il diniego di permesso premio, tenuto conto della pronuncia - successiva all'ordinanza di rimessione - con cui la Corte ha escluso tale legittimazione in base alla costante giurisprudenza della Cassazione, secondo cui il suddetto procedimento di reclamo si configura "con caratteristiche ben diverse da quelle delle procedure giurisdizionalizzate". - O. n. 1163/1988.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 30- bis, 30- ter, 70 primo comma, 71- ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nel testo risultante dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 27 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Brescia con ordinanza del 22 novembre 1988.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 25 luglio 1989.
Il cancelliere: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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