Corte costituzionale

Ordinanza n. 436/1989

Corte cost., ord. 25 luglio 1989, n. 436

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
436/1989
Data di deposito
25 luglio 1989
Data di decisione
18 luglio 1989
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Conso
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:436

Norme oggetto del giudizio

  • art. 30-bis, legge n. 354 del 26 luglio 1975
  • art. 30-ter, legge n. 354 del 26 luglio 1975
  • art. 70, comma 1, legge n. 354 del 26 luglio 1975
  • art. 71-ter, legge n. 354 del 26 luglio 1975
  • legge n. 663 del 10 ottobre 1986

Parametri

Massime

Massima n. 13869

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 30-bis, 30-ter, 70, comma primo, e 71-ter della legge 26 luglio 1975 n. 354 (nel testo risultante dalla legge 10 ottobre 1986 n. 663), impugnati - in riferimento agli artt. 3, 27 e 111 Cost. - "nella parte in cui non prevedono la ricorribilita' in Cassazione per motivi di legittimita' avverso le ordinanze con cui il Tribunale di sorveglianza abbia deciso in secondo grado sui provvedimenti in tema di negazione e di concessione di permessi premiali ai condannati". E' infatti necessario che il Tribunale di sorveglianza riesamini il problema della propria legittimazione a sollevare questioni di legittimita' costituzionale in sede di reclamo avverso il diniego di permesso premio, tenuto conto della pronuncia - successiva all'ordinanza di rimessione - con cui la Corte ha escluso tale legittimazione in base alla costante giurisprudenza della Cassazione, secondo cui il suddetto procedimento di reclamo si configura "con caratteristiche ben diverse da quelle delle procedure giurisdizionalizzate". - O. n. 1163/1988.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 30- bis, 30- ter, 70 primo comma, 71- ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nel testo risultante dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 27 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Brescia con ordinanza del 22 novembre 1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 luglio 1989.

Il cancelliere: DI PAOLA

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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