Corte costituzionale

Ordinanza n. 365/1989

Corte cost., ord. 27 giugno 1989, n. 365

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
365/1989
Data di deposito
27 giugno 1989
Data di decisione
14 giugno 1989
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:365

Norme oggetto del giudizio

  • art. 23, comma 4, decreto-legge n. 359 del 31 agosto 1987
  • legge n. 440 del 29 ottobre 1987

Parametri

Massime

Massima n. 13497

E' manifestamente infondata, in quanto gia' decisa nel senso della non fondatezza con precedente sentenza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 23, quarto comma, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359 - convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 440 - denunziato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 36 e 38 Cost., nella parte in cui non prevede la rivalutazione delle somme corrisposte dall'I.N.A.D.E.L. per la riliquidazione della indennita' premio di servizio. - v. S. n. 1060/1988, O. n. 68/1989.

Massima n. 13498

E' manifestamente inammissibile, in quanto la norma denunziata dal giudice "a quo" e' stata gia' dichiarata costituzionalmente illegittima con precedente sentenza e manifestamente inammissibile con recente ordinanza, la questione di costituzionalita' dell'art. 23, quarto comma, del decreto- legge 31 agosto 1987, n. 359 - convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 440 - sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 36 e 38 Cost. - sotto il profilo che non e' prevista la corresponsione degli interessi sulle somme corrisposte dall'I.N.A.D.E.L. per la riliquidazione della indennita' premio di servizio. - v. S. n. 1060/1988, O. n. 68/1989.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara:

a) la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, quarto comma, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale), convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, nella parte in cui non prevede la rivalutazione delle somme corrisposte per la riliquidazione della indennità premio di servizio, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 36 e 38 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Agrigento con le ordinanze in epigrafe;

b) la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 23, quarto comma, del decreto-legge 31 agosto 1987, n.359, convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, nella parte in cui non prevede la corresponsione degli interessi sulle dette somme, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 36 e 38 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Agrigento con le ordinanze in epigrafe, perché già dichiarato costituzionalmente illegittima nella stessa parte con la sentenza n. 1060 del 1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 giugno 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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