Corte costituzionale
Ordinanza n. 361/1989
Corte cost., ord. 27 giugno 1989, n. 361
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 361/1989
- Data di deposito
- 27 giugno 1989
- Data di decisione
- 14 giugno 1989
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:361
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, legge n. 399 del 30 luglio 1984
- art. 45, codice di procedura civile
- art. 113, codice di procedura civile
- art. 44, codice di procedura civile
Parametri
Massime
Massima n. 13493
Posto che il conciliatore decide secondo equita' le sole questioni di merito e non anche le questioni relative alla competenza, l'impossibilita' di conflitto di competenza nel caso in cui detto giudice si dichiari incompetente per valore non discende di peculiarita'insita nella potestas indicandi del conciliatore, ma dalla scelta del legislatore di limitare la possibilita' di conflitto di competenza ai soli casi in cui il contrasto concerne la competenza per materia o quella territoriale inderogabile scelta - non censurabile in quanto ispirata a ragionevoli criteri di economia processuale e non lesiva del principio del "giudice naturale" - (Manifesta inammissibilita' della questione sollevata in riferimento all'art. 25, comma primo, Cost. e relativa agli artt. 113, comma secondo, - nel testo modificato dall'art. 3 della L. 30 luglio 1984 n. 399 - 44 e 45 del cod. proc. civ., nella parte in cui impediscono al pretore di chiedere d'ufficio il regolamento di competenza in relazione alla d'incompetenza per valore emessa da conciliatore).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 113, secondo comma (nel testo modificato dall'art. 3 della legge 30 luglio 1984, n. 399: Aumento dei limiti di competenza del conciliatore e del pretore), 44 e 45 del codice di procedura civile, in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione, sollevata dal Pretore di Torino con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 14 giugno 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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