Corte costituzionale

Ordinanza n. 354/1989

Corte cost., ord. 22 giugno 1989, n. 354

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
354/1989
Data di deposito
22 giugno 1989
Data di decisione
14 giugno 1989
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ugo Spagnoli
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:354

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 13489

E' manifestamente inammissibile, in quanto gia' decisa nel senso della illegittimita' costituzionale, la questione di costituzionalita' dell'art. 177, primo comma, cod. pen., denunziato - in riferimento agli artt. 3, 13 e 27 Cost. - nella parte in cui esclude che , in caso di revoca della liberazione condizionale per comportamento incompatibile con la prosecuzione del benificio, il Tribunale di sorveglianza possa determinare la pena detentiva ancora da espiare, tenendo conto del tempo trascorso in liberta' condizionale, nonche' delle restrizioni di liberta' subite dal condannato e del suo comportamento durante tale periodo. - v. S. n. 282/1989.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 177, primo comma, del codice penale, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 282 del 1989.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 giugno 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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