Corte costituzionale
Ordinanza n. 354/1989
Corte cost., ord. 22 giugno 1989, n. 354
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 354/1989
- Data di deposito
- 22 giugno 1989
- Data di decisione
- 14 giugno 1989
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo Spagnoli
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:354
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 13489
E' manifestamente inammissibile, in quanto gia' decisa nel senso della illegittimita' costituzionale, la questione di costituzionalita' dell'art. 177, primo comma, cod. pen., denunziato - in riferimento agli artt. 3, 13 e 27 Cost. - nella parte in cui esclude che , in caso di revoca della liberazione condizionale per comportamento incompatibile con la prosecuzione del benificio, il Tribunale di sorveglianza possa determinare la pena detentiva ancora da espiare, tenendo conto del tempo trascorso in liberta' condizionale, nonche' delle restrizioni di liberta' subite dal condannato e del suo comportamento durante tale periodo. - v. S. n. 282/1989.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 177, primo comma, del codice penale, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 282 del 1989.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 22 giugno 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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