Corte costituzionale
Ordinanza n. 291/1989
Corte cost., ord. 25 maggio 1989, n. 291
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 291/1989
- Data di deposito
- 25 maggio 1989
- Data di decisione
- 17 maggio 1989
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gabriele Pescatore
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:291
Norme oggetto del giudizio
- art. 21, comma 4, legge n. 210 del 17 maggio 1985
- art. 14, legge n. 829 del 11 dicembre 1973
Parametri
Massime
Massima n. 24497
E' manifestamente inammissibile, investendo profili riservati alla discrezionalita' del legislatore, la questione di legittimita' costituzionale degli art. 14 l. 14 dicembre 1973, n. 829 e 21, comma 4, l. 17 maggio 1985, n. 210 denunciati, in riferimento agli art. 3, 36, 38 Cost., nella parte in cui non comprendono l'indennita' integrativa speciale nella retribuzione utile per il trattamento di fine rapporto dei dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato. Il permanere, per i dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato, del trattamento previdenziale e pensionistico precedente all'emanazione della legge n. 210 del 1985, appare frutto di una scelta legislativa discrezionale, non irragionevole in relazione all'esistenza di un assetto contributivo consolidato nel tempo e alla previsione di una nuova disciplina contestualmente alla riforma generale del trattamento previdenziale e pensionistico dei lavoratori dipendenti.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 14 della legge 14 dicembre 1973, n. 829 (Riforma dell'opera di previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato) e 21, quarto comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210 (Istituzione dell'ente "Ferrovie dello Stato"), in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Firenze con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 25 maggio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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