Corte costituzionale

Ordinanza n. 291/1989

Corte cost., ord. 25 maggio 1989, n. 291

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
291/1989
Data di deposito
25 maggio 1989
Data di decisione
17 maggio 1989
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gabriele Pescatore
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:291

Norme oggetto del giudizio

  • art. 21, comma 4, legge n. 210 del 17 maggio 1985
  • art. 14, legge n. 829 del 11 dicembre 1973

Parametri

Massime

Massima n. 24497

E' manifestamente inammissibile, investendo profili riservati alla discrezionalita' del legislatore, la questione di legittimita' costituzionale degli art. 14 l. 14 dicembre 1973, n. 829 e 21, comma 4, l. 17 maggio 1985, n. 210 denunciati, in riferimento agli art. 3, 36, 38 Cost., nella parte in cui non comprendono l'indennita' integrativa speciale nella retribuzione utile per il trattamento di fine rapporto dei dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato. Il permanere, per i dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato, del trattamento previdenziale e pensionistico precedente all'emanazione della legge n. 210 del 1985, appare frutto di una scelta legislativa discrezionale, non irragionevole in relazione all'esistenza di un assetto contributivo consolidato nel tempo e alla previsione di una nuova disciplina contestualmente alla riforma generale del trattamento previdenziale e pensionistico dei lavoratori dipendenti.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 14 della legge 14 dicembre 1973, n. 829 (Riforma dell'opera di previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato) e 21, quarto comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210 (Istituzione dell'ente "Ferrovie dello Stato"), in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Firenze con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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