Corte costituzionale

Ordinanza n. 26/1989

Corte cost., ord. 24 gennaio 1989, n. 26

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
26/1989
Data di deposito
24 gennaio 1989
Data di decisione
11 gennaio 1989
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:26

Norme oggetto del giudizio

  • art. 10, decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 29 settembre 1973
  • art. 8, n.9, legge n. 825 del 9 ottobre 1971

Parametri

Massime

Massima n. 12991

I.R.PE.F. (IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE) Come ripetutamente affermato dalla Corte, la individuazione di agevolazioni e benefici tributari e di oneri deducibili rientra nella competenza del legislatore, le cui valutazioni discrezionali potrebbero essere censurate solo se irrazionali e non giustificate. Nel caso di specie, la scelta ha fondamento nella diversa natura dell'onere di cui si invoca la deducibilita' rispetto a quella dell'IR.PE.F., essendo quest'ultima imposta personale sul reddito complessivo, dedotte le spese personali o giuridicamente necessitate, che hanno riguardo alla formazione del reddito o trovano in questo la loro fonte, sicche' non puo' conforndersi con esse l'aspetto patrimoniale insito nell'imposta di successione, che e' un prelievo fondato sul fenomeno dell'eredita', come successione di un soggetto ad un altro, indipendentemente dai trasferimenti di ricchezza che il fenomeno importa.(Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 sollevata in riferimento agli artt. 3, 42, ultimo comma e 53 Cost.). - S.nn. 134 e 143 del 1982; 108 del 1983; 68 del 1985; O.n. 556 del 1987.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 ("Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche"), nella parte in cui non consente la deducibilità, in sede di dichiarazione dei redditi, dell'imposta di successione corrisposta nell'anno di riferimento, in relazione agli artt. 53, 3 e 42 Cost., sollevata dalla Commissione tributaria centrale con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 24 gennaio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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