Corte costituzionale
Ordinanza n. 26/1989
Corte cost., ord. 24 gennaio 1989, n. 26
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 26/1989
- Data di deposito
- 24 gennaio 1989
- Data di decisione
- 11 gennaio 1989
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:26
Norme oggetto del giudizio
- art. 10, decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 29 settembre 1973
- art. 8, n.9, legge n. 825 del 9 ottobre 1971
Parametri
Massime
Massima n. 12991
I.R.PE.F. (IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE) Come ripetutamente affermato dalla Corte, la individuazione di agevolazioni e benefici tributari e di oneri deducibili rientra nella competenza del legislatore, le cui valutazioni discrezionali potrebbero essere censurate solo se irrazionali e non giustificate. Nel caso di specie, la scelta ha fondamento nella diversa natura dell'onere di cui si invoca la deducibilita' rispetto a quella dell'IR.PE.F., essendo quest'ultima imposta personale sul reddito complessivo, dedotte le spese personali o giuridicamente necessitate, che hanno riguardo alla formazione del reddito o trovano in questo la loro fonte, sicche' non puo' conforndersi con esse l'aspetto patrimoniale insito nell'imposta di successione, che e' un prelievo fondato sul fenomeno dell'eredita', come successione di un soggetto ad un altro, indipendentemente dai trasferimenti di ricchezza che il fenomeno importa.(Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 sollevata in riferimento agli artt. 3, 42, ultimo comma e 53 Cost.). - S.nn. 134 e 143 del 1982; 108 del 1983; 68 del 1985; O.n. 556 del 1987.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 ("Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche"), nella parte in cui non consente la deducibilità, in sede di dichiarazione dei redditi, dell'imposta di successione corrisposta nell'anno di riferimento, in relazione agli artt. 53, 3 e 42 Cost., sollevata dalla Commissione tributaria centrale con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 24 gennaio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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