Corte costituzionale

Ordinanza n. 213/1989

Corte cost., ord. 20 aprile 1989, n. 213

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
213/1989
Data di deposito
20 aprile 1989
Data di decisione
12 aprile 1989
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Conso
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:213

Norme oggetto del giudizio

  • art. 17, legge n. 576 del 20 settembre 1980
  • art. 18, legge n. 576 del 20 settembre 1980
  • art. 23, legge n. 576 del 20 settembre 1980

Parametri

Massime

Massima n. 15524

Nell'ordinamento non si rinviene alcuna disposizione dalla quale possa ricavarsi che la destinazione dell'ammontare delle sanzioni pecuniarie percepite dalla Cassa nazionale di assistenza e previdenza forense, a titolo di sanzione - nonche' delle altre fonti di suo finanziamento - sia diversa da quella volta a perseguire gli scopi istituzionali dell'ente, non potendosi cosi' configurare al riguardo una sorta di tributo fuori dalle regole di cui all'art. 53 Cost.. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 17 e 18 della legge 20 settembre 1980, n. 576, sollevata in riferimento all'art. 53 Cost.).

Massima n. 15525

Stante che le somme percepite dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense a titolo di sanzione, non sono assimilabili al prelievo tributario (v. massima A), risulta conseguentemente del tutto priva di fondamento la comparazione al riguardo con la disciplina della riscossione delle imposte. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 18 e 23 della legge 20 settembre 1980, n. 576, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 17 e 18 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), sollevata in riferimento all'art. 53 della Costituzione, dal Pretore di Pisa con l'ordinanza in epigrafe;

b) Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 18 e 23 della legge 20 settembre 1980, n. 576, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione dal Pretore di Pisa con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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