Corte costituzionale
Ordinanza n. 213/1989
Corte cost., ord. 20 aprile 1989, n. 213
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 213/1989
- Data di deposito
- 20 aprile 1989
- Data di decisione
- 12 aprile 1989
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Conso
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:213
Norme oggetto del giudizio
- art. 17, legge n. 576 del 20 settembre 1980
- art. 18, legge n. 576 del 20 settembre 1980
- art. 23, legge n. 576 del 20 settembre 1980
Parametri
Massime
Massima n. 15524
Nell'ordinamento non si rinviene alcuna disposizione dalla quale possa ricavarsi che la destinazione dell'ammontare delle sanzioni pecuniarie percepite dalla Cassa nazionale di assistenza e previdenza forense, a titolo di sanzione - nonche' delle altre fonti di suo finanziamento - sia diversa da quella volta a perseguire gli scopi istituzionali dell'ente, non potendosi cosi' configurare al riguardo una sorta di tributo fuori dalle regole di cui all'art. 53 Cost.. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 17 e 18 della legge 20 settembre 1980, n. 576, sollevata in riferimento all'art. 53 Cost.).
Massima n. 15525
Stante che le somme percepite dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense a titolo di sanzione, non sono assimilabili al prelievo tributario (v. massima A), risulta conseguentemente del tutto priva di fondamento la comparazione al riguardo con la disciplina della riscossione delle imposte. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 18 e 23 della legge 20 settembre 1980, n. 576, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 17 e 18 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), sollevata in riferimento all'art. 53 della Costituzione, dal Pretore di Pisa con l'ordinanza in epigrafe;
b) Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 18 e 23 della legge 20 settembre 1980, n. 576, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione dal Pretore di Pisa con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 20 aprile 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze