Corte costituzionale

Ordinanza n. 169/1989

Corte cost., ord. 20 marzo 1989, n. 169

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
169/1989
Data di deposito
20 marzo 1989
Data di decisione
9 marzo 1989
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
CONSO
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:169

Norme oggetto del giudizio

  • art. 34, legge n. 212 del 10 maggio 1983

Parametri

Massime

Massima n. 15423

Manifesta inammissibilita' della questione, perche' sollevata su norma concernente l'avanzamento "ad anzianita'" e percio' non applicabile nel giudizio a quo, vertente sull'annullamento di una valutazione di inidoneita' all'avanzamento "a scelta".

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34 della legge 10 maggio 1983, n. 212 (Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 52, 97 e 113 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Piemonte con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1989.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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