Corte costituzionale
Ordinanza n. 169/1989
Corte cost., ord. 20 marzo 1989, n. 169
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 169/1989
- Data di deposito
- 20 marzo 1989
- Data di decisione
- 9 marzo 1989
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- CONSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:169
Norme oggetto del giudizio
- art. 34, legge n. 212 del 10 maggio 1983
Parametri
Massime
Massima n. 15423
Manifesta inammissibilita' della questione, perche' sollevata su norma concernente l'avanzamento "ad anzianita'" e percio' non applicabile nel giudizio a quo, vertente sull'annullamento di una valutazione di inidoneita' all'avanzamento "a scelta".
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34 della legge 10 maggio 1983, n. 212 (Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 52, 97 e 113 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Piemonte con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1989.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 29 marzo 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze