Corte costituzionale

Ordinanza n. 161/1989

Corte cost., ord. 21 marzo 1989, n. 161

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
161/1989
Data di deposito
21 marzo 1989
Data di decisione
8 marzo 1989
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gabriele Pescatore
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:161

Norme oggetto del giudizio

  • art. 16, legge n. 117 del 13 aprile 1988

Parametri

Massime

Massima n. 15342

Questione gia' dichiarata non fondata con sentenza n. 18 del 1989 con la quale, tuttavia, sotto altro profilo, il primo e il secondo comma dell'art. 16 sono stati dichiarati illegittimi nella parte in cui disponevano che "e' compilato sommario processo verbale", anziche' "puo', se uno dei componenti dell'organo collegiale lo richieda, essere compilato sommario processo verbale".

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 131 del codice di procedura civile, introdotto dall'art. 16 della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), sollevate in riferimento agli artt. 3, 101 e 104 della Costituzione con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze