Corte costituzionale
Ordinanza n. 154/1989
Corte cost., ord. 21 marzo 1989, n. 154
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 154/1989
- Data di deposito
- 21 marzo 1989
- Data di decisione
- 8 marzo 1989
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Dell'Andro
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:154
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, comma 1, legge n. 117 del 13 aprile 1988
- art. 7, comma 3, legge n. 117 del 13 aprile 1988
Parametri
Massime
Massima n. 15634
Va ribadito che la disciplina della responsabilita' civile dei magistrati non contrasta con i principi dell'autonomia ed indipendenza dell'ordine giudiziario, essendo invece caratterizzata dalla costante cura di predisporre misure e cautele idonee a salvaguardare l'indipendenza e l'autonomia dei magistrati nonche' l'autonomia e la pienezza di esercizio della funzione giudiziaria. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 101, secondo comma, e 108, secondo comma, Cost. - dell'art. 7, primo comma, della legge 13 aprile 1988, n. 117, nella parte in cui prevede l'azione di rivalsa nei confronti del vice pretore onorario). - S. n. 18/1989.
Massima n. 15635
Va ribadito che il possesso di specifiche conoscenze giuridiche da parte dei vice pretori onorari, che non sono richieste per la nomina a giudice popolare e per gli altri estranei alla magistratura, costituisce un elemento di differenziazione rilevante per gli errori compiuti nell'esercizio delle rispettive funzioni: esso, pertanto, e' idoneo a giustificare la previsione, per i vice pretori onorari, di una piu' ampia responsabilita' rispetto a quella stabilita per i giudici popolari e gli altri estranei alla magistratura. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - dell'art. 7, comma terzo, della legge 13 aprile 1988, n. 117, nella parte in cui non prevede, a favore del vice pretore onorario, le limitazioni all'azione di rivalsa previste per gli altri estranei alla magistratura). - S. n. 18/1989.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati) sollevata, in riferimento agli artt. 101, secondo comma e 108, secondo comma, Cost., dal Pretore di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe;
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, terzo comma, della predetta legge 13 aprile 1988, n. 117, sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., dal pretore di Roma con la stessa ordinanza.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 marzo 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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