Corte costituzionale

Ordinanza n. 154/1989

Corte cost., ord. 21 marzo 1989, n. 154

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
154/1989
Data di deposito
21 marzo 1989
Data di decisione
8 marzo 1989
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Renato Dell'Andro
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:154

Norme oggetto del giudizio

  • art. 7, comma 1, legge n. 117 del 13 aprile 1988
  • art. 7, comma 3, legge n. 117 del 13 aprile 1988

Parametri

Massime

Massima n. 15634

Va ribadito che la disciplina della responsabilita' civile dei magistrati non contrasta con i principi dell'autonomia ed indipendenza dell'ordine giudiziario, essendo invece caratterizzata dalla costante cura di predisporre misure e cautele idonee a salvaguardare l'indipendenza e l'autonomia dei magistrati nonche' l'autonomia e la pienezza di esercizio della funzione giudiziaria. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 101, secondo comma, e 108, secondo comma, Cost. - dell'art. 7, primo comma, della legge 13 aprile 1988, n. 117, nella parte in cui prevede l'azione di rivalsa nei confronti del vice pretore onorario). - S. n. 18/1989.

Massima n. 15635

Va ribadito che il possesso di specifiche conoscenze giuridiche da parte dei vice pretori onorari, che non sono richieste per la nomina a giudice popolare e per gli altri estranei alla magistratura, costituisce un elemento di differenziazione rilevante per gli errori compiuti nell'esercizio delle rispettive funzioni: esso, pertanto, e' idoneo a giustificare la previsione, per i vice pretori onorari, di una piu' ampia responsabilita' rispetto a quella stabilita per i giudici popolari e gli altri estranei alla magistratura. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - dell'art. 7, comma terzo, della legge 13 aprile 1988, n. 117, nella parte in cui non prevede, a favore del vice pretore onorario, le limitazioni all'azione di rivalsa previste per gli altri estranei alla magistratura). - S. n. 18/1989.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati) sollevata, in riferimento agli artt. 101, secondo comma e 108, secondo comma, Cost., dal Pretore di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, terzo comma, della predetta legge 13 aprile 1988, n. 117, sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., dal pretore di Roma con la stessa ordinanza.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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