Corte costituzionale
Ordinanza n. 105/1989
Corte cost., ord. 9 marzo 1989, n. 105
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 105/1989
- Data di deposito
- 9 marzo 1989
- Data di decisione
- 22 febbraio 1989
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:105
Norme oggetto del giudizio
- art. 20, legge n. 464 del 13 settembre 1982
- art. 10-ter, legge n. 575 del 31 maggio 1965
- art. 10-quater, comma 3, legge n. 575 del 31 maggio 1965
- art. 20, legge n. 646 del 13 settembre 1982
Parametri
Massime
Massima n. 12922
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10-'ter' L. 31 maggio 1965 n. 575, inserito dall'art. 20 L. 13 settembre 1982 n. 464, nella parte in cui prevede la decadenza delle licenze, concessioni e iscrizioni per le societa' di persone di cui sia amministratore unico, socio o dipendente il soggetto sottoposto a misura di prevenzione, dato che detta decadenza: e' applicata da organo giurisdizionale, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti e con provvedimento camerale che garantisce il contraddittorio; tende a colpire non solo il prevenuto ma anche i soggetti la lesione dei cui interessi e' giustificata dall'aver essi acconsentito a svolgere attivita' in comune con il prevenuto, collegandosi quindi ad una situazione di pericolosita'.
Massima n. 12923
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10-'quater', terzo comma, inserito dall'art. 20 L. 13 settembre 1982 n. 646, nella parte in cui prevede l'immediata esecutivita` del provvedimento di decadenza pronunciato nei confronti dei soggetti terzi mentre nei confronti del prevenuto l'operativita' della decadenza presuppone la definitivita' del provvedimento applicativo della misura di prevenzione, non sussistendo omogeneita' tra le situazioni, giacche' la decadenza pronunciata nei confronti dei terzi scaturisce da un procedimento giudiziale in cui e' assicurato il diritto di difesa, mentre la decadenza nei confronti del prevenuto, prevista 'ope legis', e' pronunciata dalla pubblica amministrazione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10-ter e 10-quater, terzo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), aggiunti dall'art. 20 legge 13 settembre 1982, n. 646 (Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575), sollevate in riferimento agli artt. 3, 27, primo comma, 35, primo comma, 41, primo comma, della Costituzione, dalla Corte di Cassazione con ordinanza in data 28 settembre 1987.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 9 marzo 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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