Corte costituzionale
Sentenza n. 981/1988
Corte cost., sent. 19 ottobre 1988, n. 981
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 981/1988
- Data di deposito
- 19 ottobre 1988
- Data di decisione
- 11 ottobre 1988
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:981
Norme oggetto del giudizio
- art. 25, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 10 settembre 1982
- art. 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 10 settembre 1982
- art. 1, legge della Regione siciliana n. 67 del 21 agosto 1984
- art. 10, decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 10 settembre 1982
Parametri
- art. 32, comma 1, Costituzione
- art. 2, Costituzione
- art. 17, statuto regione Sicilia
- art. 3, Costituzione
- art. 25, comma 2, Costituzione
Massime
Massima n. 12211
INQUINAMENTO - RIFIUTI SOLIDI - L'art. 1 l. regionale sicilia 21 agosto 1984 n. 67, che impone ai Comuni di munirsi dell'autorizzazione regionale ove debbano gestire impianti di discarica di rifiuti urbani prima dell'approvazione del piano regionale, non ha inteso escludere, sia pure implicitamente, tale autorizzazione nel caso che, con l'approvazione del piano regionale di organizzazione e smaltimento dei rifiuti, previsto dall'art. 6 d.P.R. 10 settembre 1982 n. 915, si sia pervenuti al regime ordinario; pertanto, il citato art. 1 legge reg. n. 67 non viola gli artt. 2, 3, 25, secondo comma e 32, primo comma, Cost., e 17 dello Statuto siciliano, in quanto l'articolo stesso non attribuisce ai Comuni, una volta superato il periodo transitorio occorrente per la predisposizione del piano, la facolta' di gestire discariche di rifiuti urbani senza l'autorizzazione regionale, in contrasto con la disciplina ordinaria, prevista dagli artt. 10 e 25 del d.P.R. n. 915 del 1982.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge regionale siciliana 21 agosto 1984, n. 67 ("Disposizioni per lo smaltimento dei rifiuti, proroga dei termini per attività di pianificazione e modificazioni alla legge regionale 4 agosto 1980 n. 78") sollevata, in riferimento all'art. 17 dello Statuto regionale della Sicilia ed agli artt. 2, 3, 25, secondo comma, 32, primo comma, Cost., con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 ottobre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 ottobre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze