Corte costituzionale

Sentenza n. 925/1988

Corte cost., sent. 28 luglio 1988, n. 925

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
925/1988
Data di deposito
28 luglio 1988
Data di decisione
8 luglio 1988
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Conso
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:925

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 13925

Riguardo al reato di bestemmia, l'espressione "religione dello Stato", di cui all'art. 724 cod. pen., ha un significato non corrispondente a quello originario, ma pur sempre sufficientemente determinabile, e, cioe', quello - riconosciuto anche dalla Cassazione - di "religione cattolica", atteso che quest'ultima era la religione dello Stato secondo la qualificazione definitivamente superata con l'entrata in vigore della legge n. 121 del 1985, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo di modificazioni al Concordato Lateranense e del relativo Protocollo addizionale. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 724 cod. pen. , in riferimento al principio di legalita' 'ex' art. 25, comma secondo, Cost.).

Massima n. 13927

Se e' vero che il punto I del Protocollo addizionale all'Accordo di modificazioni al Concordato lateranense del 1929 (accordo firmato a Roma il 18 febbraio 1984 e ratificato con legge 25 marzo 1985 n.121) rende inaccettabile ogni tipo di discriminazione basata soltanto sul maggiore o minor numero degli appartenenti alle varie confessioni religiose, cio' non toglie che la limitazione insita nell'articolo 724, comma primo, cod.pen. - a tenor del quale soltanto le offese contro la religione cattolica integrano il reato di bestemmia - puo' trovare tuttora un qualche fondamento nella constatazione che il comportamento vietato concerne un fenomeno di malcostume divenuto da tempo cattiva abitudine per molti; fermo restando che al legislatore incombe l'obbligo di addivenire ad una revisione della fattispecie, cosi' da ovviare alla disparita' di disciplina con le altre religioni. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale dell'articolo 724, comma primo, cod.pen., in riferimento agli artt. 2, 3, 7, 8 e 19 Cost.). - v. S.nn. 79/1958, 14/1973.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 724, primo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Roma con ordinanza del 29 aprile 1986;

b) Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 724, primo comma, del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 7, 8 e 19 della Costituzione, dal Pretore di Trento con ordinanza del 26 novembre 1985, dal Pretore di Sestri Ponente con ordinanza del 4 aprile 1986, dal Pretore di Roma con ordinanza del 29 aprile 1986, dal Pretore di La Spezia con ordinanza del 17 giugno 1986 e dal Pretore di Monfalcone con ordinanza del 25 maggio 1987.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 28 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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