Corte costituzionale

Sentenza n. 921/1988

Corte cost., sent. 28 luglio 1988, n. 921

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
921/1988
Data di deposito
28 luglio 1988
Data di decisione
8 luglio 1988
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Gabriele Pescatore
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:921

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 1, lett.a, decreto-legge n. 371 del 7 settembre 1987
  • legge n. 449 del 29 ottobre 1987
  • art. 1, lett.b, decreto-legge n. 371 del 7 settembre 1987
  • art. 1, lett.c, decreto-legge n. 371 del 7 settembre 1987
  • art. 2, decreto-legge n. 371 del 7 settembre 1987
  • art. 4, comma 2, decreto-legge n. 371 del 7 settembre 1987
  • art. 4, comma 3, decreto-legge n. 371 del 7 settembre 1987
  • art. 4, comma 4, decreto-legge n. 371 del 7 settembre 1987
  • art. 4, comma 5, decreto-legge n. 371 del 7 settembre 1987

Parametri

Massime

Massima n. 11845

Poiche', ai sensi degli artt. 117, 118 Cost., in materia di "musei e Biblioteche di enti locali", spettano alla Regione, oltre che potesta' normative, anche attribuzioni amministrative (trasferite dagli artt. 7 ss. d.P.R. 1972 n. 3 e confermate dall'art. 47 d.P.R. 1977 n. 616) in ordine alla gestione ed al finanziamento di tali beni, va dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1 lett. a) d.l. n. 371/1987 (conv. con modifica dall'art. 1, co. primo, l. 1987 n. 449), nella parte in cui inserisce nel programma degli interventi da essa previsti pure i "musei e Biblioteche di enti locali".

Massima n. 11849

Il complesso delle disposizioni del d.l. 1987 n. 371 (come conv. in l. 1987 n. 447), in tema di interventi finanziari per la conservazione, sicurezza e restauro di beni culturali e per la realizzazione di manifestazioni culturali, artistiche e scientifiche, realizza una delle forme di collaborazione tra amministrazione statale e regionale prevista dall'art. 2 d.P.R. 1975 n. 805 e non e' lesiva dell'autonomia regionale. Trattandosi, invero, di interventi reciprocamente integrativi, la pluralita' delle partecipazioni si riannoda proprio al precetto dell'art. 9 Cost. non escludendo la concorde azione dei diversi enti (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 1 lett. b) e c(, 2 e 4 commi secondo, terzo, quarto e quinto del suddetto d.l. 7 settembre 1987, n. 371, come convertito, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost. sollevate con il ricorso della Regione Lombardia).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, lett. a) del d.l. 7 settembre 1987, n. 371 ("Interventi urgenti di adeguamento strutturale e funzionale di immobili destinati a musei, archivi e biblioteche e provvedimenti urgenti a sostegno di attività culturali"), convertito con modificazioni dall'art. 1 comma primo, della l. 29 ottobre 1987, n. 449, nella parte in cui si riferisce ai "musei e biblioteche di enti locali";

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, lett. b) e c), 2 e 4 commi secondo, terzo, quarto e quinto del suddetto d.l. 7 settembre 1987, n. 371, come convertito, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost., sollevate con il ricorso della Regione Lombardia 2 dicembre 1987 (R. ric. n. 24 del 1987).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 28 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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