Corte costituzionale
Sentenza n. 80/1988
Corte cost., sent. 26 gennaio 1988, n. 80
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 80/1988
- Data di deposito
- 26 gennaio 1988
- Data di decisione
- 14 gennaio 1988
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Conso
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:80
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 10254
La denunciata carenza del doppio grado di giurisdizione, nei casi contemplati dall'art. 435, terzo comma, cod. proc. pen., non puo` essere oggetto di riesame e di considerazione diversa da quella gia` espressa nei motivi di una precedente pronuncia di rigetto (di identica questione): e non tanto perche` non incide su di essa la mancanza, ancora al presente, di un seguito all' "invito" rivolto al legislatore a provvedere alla revisione dell'intera disciplina processuale dei reati commessi in udienza, quanto perche` ne` il diritto di difesa comporta necessariamente la previsione del grado di appello, ne` puo` essere lamentata disparita` di trattamento nella regolamentazione dell'appello, nei giudizi ordinari e nei giudizi immediati, attesa la "peculiarita` del contesto" in cui questi ultimi si svolgono. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 435, terzo comma, cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost.). - cfr. S.n. 62/1981. - v. S.nn. 224/1983, 299/1985 e 200/1986 (in ordine al grado di appello).
Massima n. 10255
La soluzione della questione avente ad oggetto la esperibilita` o non dell'appello nei casi in cui un reato di competenza pretorile sia commesso all'udienza di un giudice di competenza superiore - proposta in relazione al principio del giudice naturale (art. 25, primo comma, Cost.) - non puo` non adeguarsi alla ratio decidendi della precedente sentenza in argomento, in mancanza di deduzioni diverse da quelle gia` fatte oggetto di esame e di confutazione in tale occasione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 435, terzo comma, in relazione all'art. 436, cod. proc. pen., sollevata in riferimento all'art. 25, primo comma, Cost.). - S. nn. 122/1963, 62/1981, 117/1973, 88/1962.
Massima n. 10256
Nella esclusione dell'appello, nei casi in cui un reato di competenza pretorile sia giudicato dal Tribunale, perche` commesso nel corso di una sua udienza, e nella conseguente sottrazione del processo, in tali casi, a quello che si assume essere, per regola generale, il giudice naturale di secondo grado (ovvero la Corte d'appello) - dopo la riforma introdotta dalla legge 31 luglio 1984, n. 400 - non puo` essere ravvisata ne` disparita` di trattamento fra giudizi tutti di competenza, in secondo grado, della Corte d'appello, perche` non diversa situazione e` tuttora riscontrabile anche per i reati commessi in udienza davanti alla Corte di assise; ne`, inoltre, lesione del principio della naturalita` del giudice o illogicita` intrinseca del sistema normativo, non solo perche` la privazione del grado di appello e la conseguente sottrazione dell'imputato al giudice competente per tale grado non possono tradursi in un vizio di legittimita` costituzionale se dovute ad una scelta del legislatore che non discrimini fra le parti, ma anche perche`, in caso di giudizio immediato per reati di competenza pretorile, il Tribunale opera come giudice di primo, sia pur unico, grado. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 435, terzo comma, cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3 e 25, primo comma, Cost.). - cfr. S. n. 62/1981.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 435, terzo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Genova con le ordinanze in epigrafe;
b) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 435, terzo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Genova con le ordinanze in epigrafe;
c) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 435, terzo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Genova con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.
Il presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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