Corte costituzionale
Sentenza n. 773/1988
Corte cost., sent. 7 luglio 1988, n. 773
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 773/1988
- Data di deposito
- 7 luglio 1988
- Data di decisione
- 22 giugno 1988
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo Spagnoli
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:773
Norme oggetto del giudizio
- art. 489, comma 2, codice di procedura penale 1930
- art. 26, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 13258
La giurisdizione contabile della Corte dei Conti puo' ritenersi operante in via tendenzialmente generale, ma la sua portata espansiva incontra il limite funzionale della "interpositio" del legislatore, in quanto le questioni sul riporto della giurisdizione coinvolgono scelte in ordine a diversi regimi della responsabilita' e del giudizio. L'esigenza di apposite previsioni legislative discende dal fatto che la materia della contabilita' pubblica, di per se' suscettibile di evoluzione, non e' definibile oggettivamente e risente dei fattori che possono determinare le valutazioni del legislatore. Non e' fondata la questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 26 c.p.p., in relazione all'art. 489, secondo c., stesso codice, laddove precludere l'azione di responsabilita' amministrativa nei confronti del pubblico dipendente, in presenza del giudicato penale che abbia provveduto alla liquidazione del danno in favore della Pubblica Amministrazione costituitasi parte civile, essendo assertivamente precluso al giudice penale di disporre sul quantum del risarcimento, per preteso contrasto con l'art. 103, secondo c., Cost., che riserverebbe alla Corte dei Conti la giurisdizione in materia di responsabilita' per danno erariale, anche se derivante da reato del pubblico dipendente, in quanto la disposizione secondo cui il giudice penale decide sulla liquidazione dei danno "salvo che non sia stabilita la competenza di un altro giudice", va interpretato alla luce della normativa vigente al riguardo e delle statuizioni specificamente regolanti le singole materie, che, nel caso di specie, non attribuiscono alla Corte dei Conti una riserva di competenza. Non e' fondata la stessa questione in relazione all'art. 25, primo comma, Cost., in quanto le precedenti considerazioni, che escludono che l'art. 103, secondo comma, possa comportare l'invalidazione della norma impugnata e che l'art. 489, secondo c., c.p.p. valga a radicare la competenza della Corte dei Conti, dimostrano che manca il supporto normativo per affermare che tale organo sia giudice naturale della liquidazione del danno erariale derivante dal reato del dipendente pubblico. E' infondata la stessa questione di legittimita' costituzionale riferita all'art. 3 Cost., in quanto il divieto di procedere a giudizio di responsabilita' contabile una volta avutasi la liquidazione del danno in reato penale discende dal principio che vieta una molteplicita' di decisioni nei riguardi della stessa persona e per lo stesso oggetto, che seppure riguardato come violazione degli obblighi di servizio, non muta nella sua oggettivita' fenomenica e non puo' dar luogo a duplicita' di pretese (e di conseguenze) risarcitorie. E' parimenti infondata la stessa questione se riferita al fatto che l'instaurazione del giudizio di responsabilita' amministrativa nei confronti del condannato sarebbe necessaria al fine di far valere il vincolo solidale tra costui e gli altri soggetti che, pur se non penalmente responsabili, hanno contribuito a determinare il danno erariale per violazione degli obblighi di servizio connessi al fatto reato, in quanto per un verso il consentire che, in mancanza di un preesistente vincolo tra i soggetti, il peso del risarcimento possa essere trasferito dal maggiore al minor colpevole si porrebbe in possibile contrasto con il principio di eguaglianza, nonche' con l'art. 97 Cost., e, per altro verso, in quanto il fatto di privare il condannato in sede penale della possibilita' di fruire del c.d. potere riduttivo dell'addebito, di cui potrebbe giovarsi in sede contabile, risulta attuativo del principio di eguaglianza che risulterebbe violato nell'ipotesi contraria, stante che il funzionario responsabile di un reato godrebbe in tal caso di un trattamento ingiustificatamente piu favorevole rispetto alla generalita' dei cittadini. - cfr. SS.nn. 641/1987, 129/1981, 102/1977, 189/1984, 241/1984, 230/1987, 17/1965, 55/1971.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 c.p.p., in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma e 103, secondo comma, Cost., sollevata dalla Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia con l'ordinanza indicata in epigrafe (r.o. 874/83).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1988
Il Presidente: SAJA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 7 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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