Corte costituzionale
Sentenza n. 767/1988
Corte cost., sent. 7 luglio 1988, n. 767
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 767/1988
- Data di deposito
- 7 luglio 1988
- Data di decisione
- 22 giugno 1988
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gabriele Pescatore
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:767
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, legge provincia Bolzano n. 10 del 6 maggio 1976
- art. 15, comma 1, legge provincia Bolzano n. 15 del 20 agosto 1972
- art. 14, legge provincia Bolzano n. 23 del 22 maggio 1978
- art. 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
- art. 8, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
- art. 34, comma 3, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 7 del 17 maggio 1956
- art. 9, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
- art. 14, legge provincia Bolzano n. 15 del 20 agosto 1972
- decreto del Presidente della Repubblica n. 170 del 31 agosto 1972
Parametri
Massime
Massima n. 12901
Poiche' il riferimento alla "legge", abilitata a porre le norme sull'"ordinamento giudiziario e su ogni magistratura", contenuto nell'art. 108, primo comma. Cost., concerne soltanto la legge statale, e' illegittima l'individuazione dell'organo giudiziario competente nel giudizio di opposizione alla stima dell'indennita' espropriativa attuata con legge della provincia di Bolzano. La coincidenza del contenuto della normativa con quanto gia' disposto dalla legge statale non vale come elemento di discriminazione ai fini del giudizio di costituzionalita', dato che l'intervento del legislatore provinciale concreta, in ogni caso, la 'novatio' della fonte di produzione del precetto, con la forza e i limiti che ne conseguono. (In base a tali principi e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 14, primo comma, della l. prov. Bolzano 20 agosto 1972 n. 15, modif. dall'art. 8 l. prov. Bolzano 6 maggio 1976 n. 10, nella parte in cui prevedeva che l'opposizione alla stima dell'ufficio tecnico provinciale sia proposta "davanti alla Corte d'appello competente per territorio").
Massima n. 12902
L'individuazione dei soggetti destinatari della notificazione della opposizione alla stima del bene soggetto ad espropriazione, regolando il contraddittorio nei confronti di un soggetto necessario dal rapporto processuale, e' materia riservata alla legislazione statale. (In base a questo principio, e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 14, primo comma, l. prov. Bolzano 20 agosto 1972 n. 15, modif. dall'art. 8 l. prov. Bolzano 22 maggio 1978 n. 23, nella parte in cui prevedeva la notificazione all'espropriante dell'atto di opposizione alla stima. In applicazione dell'art. 27 della l. 11 marzo 1953 n. 87, e' stata dichiarata altresi' l'illegittimita' costituzionale dell'art. 34, terzo comma, della legge reg. Trentino-Alto Adige 17 maggio 1956 n. 7, nella parte in cui prevedeva la notifcazione dell'atto di opposizione alla stima all'espropriante e all'espropriato).
Massima n. 12903
La previsione della notificazione alla Provincia di Bolzano dell'atto di opposizione alla stima del bene espropriato adempie soltanto ad una finalita' informativa, essendo diretta a dare notizia dell'opposizione ad un soggetto che non partecipa al processo. (In base a tale principio e' stata dichiarata non fondata, in riferimento agli artt. 108, 116, 117 Cost. ed agli artt. 4, 8, 9 d.P.R. 31 agosto 1972 n. 170, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14 l. prov. Bolzano 20 agosto 1972 n. 15, modif. dall'art. 8 l. prov. Bolzano 22 maggio 1978 n. 23, nella parte in cui prevede la notificazione dell'atto di opposizione alla stima alla provincia di Bolzano).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi (reg. ord., nn. 424 e 425 del 1985) dichiara:
l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, primo comma, della l. prov. di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15 ("Legge di riforma dell'edilizia abitativa") nel testo modificato dall'art. 8 della l. prov. 6 maggio 1976, n. 10 ("Snellimento procedure riforma edilizia abitativa") nella parte in cui prevede che l'opposizione alla stima dell'ufficio tecnico provinciale sia proposta "davanti alla Corte d'appello competente per territorio";
l'illegittimità costituzionale dell'art. 14 della l. prov. di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15, ("Legge di riforma dell'edilizia abitativa"), nel testo mod. dall'art. 8 della l. prov. di Bolzano 22 maggio 1978, n. 23 ("Modifiche alla legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, sulla riforma dell'edilizia abitativa ed all'ordinamento urbanistico provinciale"), nella parte in cui prevede la notificazione all'espropriante dell'atto di opposizione alla stima;
in applicazione dell'art. 27 della l. 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, terzo comma, della legge regionale Trentino-Alto Adige 17 maggio 1956, n. 7 ("Espropriazioni per causa di pubblica utilità non riguardanti opere a carico dello Stato da eseguirsi nella Regione Trentino-Alto Adige"), nella parte in cui prevede la notificazione dell'atto di opposizione alla stima all'espropriante e all'espropriato;
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 della l. prov. di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15, nel testo mod. dall'art. 8 della legge provinciale di Bolzano 22 maggio 1978, n. 23 cit. nella parte in cui prevede la notificazione dell'atto di opposizione alla stima alla Provincia di Bolzano, in riferimento agli artt. 108, 116, 117 Cost. ed agli artt. 4, 8, 9 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 170 ("Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige"), questione sollevata dalla Corte di Cassazione con ordinanze del 24 gennaio 1985 (r.o. nn. 425 e 425 del 1985).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 7 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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