Corte costituzionale

Sentenza n. 767/1988

Corte cost., sent. 7 luglio 1988, n. 767

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
767/1988
Data di deposito
7 luglio 1988
Data di decisione
22 giugno 1988
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gabriele Pescatore
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:767

Norme oggetto del giudizio

  • art. 8, legge provincia Bolzano n. 10 del 6 maggio 1976
  • art. 15, comma 1, legge provincia Bolzano n. 15 del 20 agosto 1972
  • art. 14, legge provincia Bolzano n. 23 del 22 maggio 1978
  • art. 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
  • art. 8, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
  • art. 34, comma 3, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 7 del 17 maggio 1956
  • art. 9, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
  • art. 14, legge provincia Bolzano n. 15 del 20 agosto 1972
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 170 del 31 agosto 1972

Parametri

Massime

Massima n. 12901

Poiche' il riferimento alla "legge", abilitata a porre le norme sull'"ordinamento giudiziario e su ogni magistratura", contenuto nell'art. 108, primo comma. Cost., concerne soltanto la legge statale, e' illegittima l'individuazione dell'organo giudiziario competente nel giudizio di opposizione alla stima dell'indennita' espropriativa attuata con legge della provincia di Bolzano. La coincidenza del contenuto della normativa con quanto gia' disposto dalla legge statale non vale come elemento di discriminazione ai fini del giudizio di costituzionalita', dato che l'intervento del legislatore provinciale concreta, in ogni caso, la 'novatio' della fonte di produzione del precetto, con la forza e i limiti che ne conseguono. (In base a tali principi e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 14, primo comma, della l. prov. Bolzano 20 agosto 1972 n. 15, modif. dall'art. 8 l. prov. Bolzano 6 maggio 1976 n. 10, nella parte in cui prevedeva che l'opposizione alla stima dell'ufficio tecnico provinciale sia proposta "davanti alla Corte d'appello competente per territorio").

Massima n. 12902

L'individuazione dei soggetti destinatari della notificazione della opposizione alla stima del bene soggetto ad espropriazione, regolando il contraddittorio nei confronti di un soggetto necessario dal rapporto processuale, e' materia riservata alla legislazione statale. (In base a questo principio, e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 14, primo comma, l. prov. Bolzano 20 agosto 1972 n. 15, modif. dall'art. 8 l. prov. Bolzano 22 maggio 1978 n. 23, nella parte in cui prevedeva la notificazione all'espropriante dell'atto di opposizione alla stima. In applicazione dell'art. 27 della l. 11 marzo 1953 n. 87, e' stata dichiarata altresi' l'illegittimita' costituzionale dell'art. 34, terzo comma, della legge reg. Trentino-Alto Adige 17 maggio 1956 n. 7, nella parte in cui prevedeva la notifcazione dell'atto di opposizione alla stima all'espropriante e all'espropriato).

Massima n. 12903

La previsione della notificazione alla Provincia di Bolzano dell'atto di opposizione alla stima del bene espropriato adempie soltanto ad una finalita' informativa, essendo diretta a dare notizia dell'opposizione ad un soggetto che non partecipa al processo. (In base a tale principio e' stata dichiarata non fondata, in riferimento agli artt. 108, 116, 117 Cost. ed agli artt. 4, 8, 9 d.P.R. 31 agosto 1972 n. 170, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14 l. prov. Bolzano 20 agosto 1972 n. 15, modif. dall'art. 8 l. prov. Bolzano 22 maggio 1978 n. 23, nella parte in cui prevede la notificazione dell'atto di opposizione alla stima alla provincia di Bolzano).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi (reg. ord., nn. 424 e 425 del 1985) dichiara:

l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, primo comma, della l. prov. di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15 ("Legge di riforma dell'edilizia abitativa") nel testo modificato dall'art. 8 della l. prov. 6 maggio 1976, n. 10 ("Snellimento procedure riforma edilizia abitativa") nella parte in cui prevede che l'opposizione alla stima dell'ufficio tecnico provinciale sia proposta "davanti alla Corte d'appello competente per territorio";

l'illegittimità costituzionale dell'art. 14 della l. prov. di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15, ("Legge di riforma dell'edilizia abitativa"), nel testo mod. dall'art. 8 della l. prov. di Bolzano 22 maggio 1978, n. 23 ("Modifiche alla legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, sulla riforma dell'edilizia abitativa ed all'ordinamento urbanistico provinciale"), nella parte in cui prevede la notificazione all'espropriante dell'atto di opposizione alla stima;

in applicazione dell'art. 27 della l. 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, terzo comma, della legge regionale Trentino-Alto Adige 17 maggio 1956, n. 7 ("Espropriazioni per causa di pubblica utilità non riguardanti opere a carico dello Stato da eseguirsi nella Regione Trentino-Alto Adige"), nella parte in cui prevede la notificazione dell'atto di opposizione alla stima all'espropriante e all'espropriato;

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 della l. prov. di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15, nel testo mod. dall'art. 8 della legge provinciale di Bolzano 22 maggio 1978, n. 23 cit. nella parte in cui prevede la notificazione dell'atto di opposizione alla stima alla Provincia di Bolzano, in riferimento agli artt. 108, 116, 117 Cost. ed agli artt. 4, 8, 9 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 170 ("Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige"), questione sollevata dalla Corte di Cassazione con ordinanze del 24 gennaio 1985 (r.o. nn. 425 e 425 del 1985).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze