Corte costituzionale

Sentenza n. 742/1988

Corte cost., sent. 30 giugno 1988, n. 742

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
742/1988
Data di deposito
30 giugno 1988
Data di decisione
20 giugno 1988
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Aldo Corasaniti
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:742

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, decreto-legge n. 688 del 2 dicembre 1985
  • legge n. 11 del 31 gennaio 1986

Parametri

Massime

Massima n. 11977

La circostanza che il decreto legge impugnato costituisca reiterazione di precedente decreto-legge non convertito non puo' da sola costituire motivo di impugnazione in via principale, tanto piu' quando, come nel caso di specie, il decreto-legge sia stato convertito. - cfr. S.nn. 307/1983 e 302/1988.

Massima n. 12054

L'impugnazione, proposta nei confronti del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, con riferimento all'art. 4 del medesimo, si estende alla legge di conversione 31 gennaio 1986, n. 11, che, fra l'altro, non reca sul punto emendamenti. - S.nn. 75/1967; 75/1979; 185/1981; 41/1985; 151/1986.

Massima n. 12056

Non e' pertinente il riferimento alle garanzie della proprieta' pubblica di cui all'art. 42, primo comma, della Costituzione per le entrate regionali, avuto riguardo all'indubbio carattere funzionale dell'autonomia delle regioni, destinata a soddisfare le esigenze di pubblico interesse nelle forme e nei modi previsti dalla legge.

Massima n. 12057

L'art. 4 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito nella legge 31 gennaio 1986, n. 11, disponendo il versamento presso la tesoreria centrale o nelle contabilita' speciali presso le sezioni provinciali della tesoreria dello Stato degli importi non erogati dei mutui concessi dagli istituti di credito, fra l'altro, anche alle regioni, non elimina l'autonomia finanziaria regionale, restando integro il potere di ripartire le risorse disponibili tra le diverse destinazioni, che di questa autonomia e' il profilo essenziale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art.4 d.l. 2.12.1985, n. 688, convertito nella legge 31-1-1986, n. 11). - S.nn. 162/1982; 307/1983.

Massima n. 12059

L'art. 4 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito nella legge 31 gennaio 1986, n. 11, disponendo il versamento presso la tesoreria centrale o nelle contabilita' speciali presso le sezioni provinciali della tesoreria dello Stato degli importi non erogati dei mutui concessi dagli istituti di credito, fra l'altro, anche alle regioni non incide su quelle che, ai sensi della normativa dello Stato, sono da considerare le "entrate proprie", tali essendo solo quelle che derivano da cespiti patrimoniali o da autonomia impositiva (legge 29 ottobre 1984, n. 720, art. 1). - S.nn. 61-62/1987.

Massima n. 12060

L'art. 4 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito nella legge 31 gennaio 1986, n. 11, con il disporre, fra l'altro, il versamento presso la tesoreria centrale o nelle contabilita' speciali presso le sezioni provinciali della tesoreria dello Stato degli importi non erogati dei mutui concessi dagli istituti di credito anche alle regioni, non si pone in contrasto con l'art. 81, quarto comma, della Costituzione. Infatti nessuna garanzia costituzionale assiste l'aspettativa regionale, peraltro meramente ipotetica, di lucrare maggiori tassi di interesse presso istituti di credito discrezionalmente scelti; la regione, del resto, a fronte del mutuo contratto, acquisisce la disponibilita' della somma relativa; e, principalmente, nessun necessario collegamento sussiste fra la spesa degli interessi passivi e l'eventuale entrata derivante da interessi attivi delle somme depositate presso le tesorerie regionali, potendo invece le leggi regionali che prevedono nuove spese e le leggi di bilancio (art. 2, legge 19 maggio 1976, n. 335) desumere i mezzi di copertura delle spese di ammortamento e degli interessi passivi del mutuo da qualsiasi altra entrata regionale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 d.l. 2-12-1985, n. 688, convertito nella legge 31-1-86, n. 11). - S.nn. 162/1982; 307/1983; 242,243/1985.

Massima n. 12061

Non assume rilievo la lamentata parificazione delle regioni a enti non dotati di autonomia costituzionalmente garantita - quale si vorrebbe desumere dall'art. 4 del decreto legge n. 688 del 1985 -, non solamente avuto riguardo alla 'ratio' della norma di evitare ristagno di liquidita' ed inutile aggravio di interessi passivi a carico dello Stato, ma altresi' al carattere disomogeneo delle situazioni confrontate. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 decreto legge 2.12.1985, n. 688, convertito in legge 31.1.1986, n. 11). - S. n. 243/1985.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, recante "Misure urgenti in materia previdenziale, di tesoreria e di servizi delle ragionerie provinciali dello Stato", convertito nella legge 31 gennaio 1986, n. 11, sollevata in via principale dalla Regione Toscana, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1988

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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