Corte costituzionale

Sentenza n. 617/1988

Corte cost., sent. 10 giugno 1988, n. 617

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
617/1988
Data di deposito
10 giugno 1988
Data di decisione
8 giugno 1988
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Aldo Corasaniti
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:617

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Presidente della Repubblica n. 13 del 6 gennaio 1978
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 671 del 16 giugno 1977

Parametri

Massime

Massima n. 11832

Il decreto delegato di "conferma" di un ente, emanato ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70 (che, appunto, prevede la "conferma" con decreto delegato degli enti "ritenuti necessari ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del paese"), non e' di ostacolo alla successiva "regionalizzazione" dell'ente medesimo. Deve escludersi, conseguentemente, la violazione, ad opera del d.P.R. n. 671 del 1977 (di conferma dell'Ente autonomo per la bonifica, irrigazione e valorizzazione fondiaria delle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni) e del d.P.R. n. 13 del 1978 (di conferma della Cassa per la formazione della proprieta' contadina) del criterio direttivo di "tener conto...delle competenze regionali", indicato nell'art. 3, quarto comma, n. 4, della legge n. 70 del 1975. Per i medesimi motivi deve anche essere esclusa l'abrogazione del detto art. 3 della legge n. 70 del 1975, ad opera dell'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, nella parte che riguarda il trasferimento alle Regioni degli enti nazionali e ultraregionali operanti nelle materie di competenza regionale. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale del d.P.R. 16 giugno 1977, n.671 e del d.P.R. 6 gennaio 1978, n. 13, sollevate in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 16 giugno 1977 n. 671 ("Conferma, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, dell'Ente Autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria delle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni") proposta in via principale dalla regione Toscana per violazione degli artt. 76, 117, 118 della Costituzione;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale del d.P.R. 6 gennaio 1978, n. 13 ( "Conferma, ai sensi dell'art. 3 legge 20 marzo 1975, n. 70, della Cassa per la formazione della proprietà contadina) proposte in via principale dalla regione Toscana per violazione degli artt. 117, 118, 76 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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