Corte costituzionale
Sentenza n. 6/1988
Corte cost., sent. 19 gennaio 1988, n. 6
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 6/1988
- Data di deposito
- 19 gennaio 1988
- Data di decisione
- 13 gennaio 1988
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gabriele Pescatore
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:6
Norme oggetto del giudizio
- decreto-legge n. 8 del 25 gennaio 1985
- art. 6, legge n. 103 del 27 marzo 1985
Parametri
Massime
Massima n. 10167
L' "interpretazione autentica" - espressione della potesta' normativa spettante al legislatore, e, come tale, sottoposta alle limitazioni previste dalla Costituzione - non puo' considerarsi di per se' lesiva della sfera riservata al potere giudiziario, in quanto non tocca la potestas iudicandi, ma definisce e delimita la fattispecie normativa - oggetto di tale potestas - risultante dal precetto integrato; non e', dunque, ipotizzabile una riserva di interpretazione del giudice che possa precludere l'autodefinizione legislativa, tanto piu' ove quest'ultima sia conforme ai principi ermeneutici fissati dalla Cassazione e disattesi da taluni giudici di merito. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 101 e 104, comma primo, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale relativa all'art. 6, d.l. 25 gennaio 1985 n. 8, convertito nella L. 27 marzo 1985 n. 103, il quale interpreta autenticamente gli artt. 11, comma primo,L. n.349 del 1977, e 8, comma sesto, d.l. n. 264 del 1974, convertito nella L. n. 386 del 1974, concernenti il blocco delle tariffe dei medici convenzionati con i soppressi enti mutualistici in attesa delle convenzioni nazionali uniche, contemplate dalla L. n. 349 cit.). - v. S. n. 118/1957; n. 70/1983.
Massima n. 10168
L'irripetibilita` dei maggiori compensi corrisposti ai medici mutualistici e dichiaramente non dovuti in base a successiva legge interpretativa non comporta violazione dell'art. 3 Cost., in quanto la differenziazione di trattamento, rispetto ai medici per i quali non era ancora avvenuta la corresponsione degli emolumenti stessi, discende dall'applicazione del principio di irripetibilita` delle somme percepite in buona fede, ed e` sicuramente connessa al fluire del tempo, il quale costituisce elemento diversificatore di situazioni analoghe; ne` puo` comunque desumersi l'illegittimita` della disciplina generale dei compensi in questione utilizzando come tertium comparationis una norma speciale, qual'e` quella che consente la conservazione del beneficio gia` acquisito. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 6, d.l. 25 gennaio 1985 n. 8, convertito nella L. 27 marzo 1985 n. 103, sollevata - in riferimento all'art. 3 Cost. - sotto il profilo dell'ingiustificata disparita` di trattamento derivante dalla prevista irripetibilita` dei compensi corrisposti sulla base di interpretazioni diverse). - v. S. n. 38/1984; 322/1985; e 46/1983.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi indicati in epigrafe, dichiara non fondate:
le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6 del D.L. 25 gennaio 1985 n. 8 ("Ripiano dei disavanzi di amministrazione delle unità sanitarie locali al 31 dicembre 1983 e norme in materia di convenzioni sanitarie") convertito nella l. 27 marzo 1985, n. 103 sollevate, in riferimento agli artt. 101 e 104, primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Bari con le ordinanze 13 settembre 1985 (R.O. n. 811 del 1985) e 2 dicembre 1985 (R.O. n. 64 del 1986);
le questioni di legittimità costituzionale della stessa norma sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Caltanissetta con l'ordinanza 18 marzo 1986 (R.O. n. 542 del 1986) e del Pretore di Roma con le ordinanze 7 aprile 1986 (R.O. n. 598 del 1986 e n. 94 del 1987).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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