Corte costituzionale
Sentenza n. 560/1988
Corte cost., sent. 19 maggio 1988, n. 560
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 560/1988
- Data di deposito
- 19 maggio 1988
- Data di decisione
- 11 maggio 1988
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Aldo Corasaniti
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:560
Norme oggetto del giudizio
- art. 25, comma 12, legge n. 833 del 23 dicembre 1978
- art. 3, comma 4, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 febbraio 1984
- art. 17, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 febbraio 1984
- art. 3, ultimo co., decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 febbraio 1984
- art. 3, penult.co., decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 febbraio 1984
- art. 8, ultimo co., decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 febbraio 1984
- art. 12, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 febbraio 1984
- art. 18, comma 1, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 febbraio 1984
- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 febbraio 1984
- art. 1, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 febbraio 1984
- art. 2, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 febbraio 1984
- art. 3, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 febbraio 1984
- art. 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 febbraio 1984
- art. 9, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 febbraio 1984
- art. 10, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 febbraio 1984
- art. 13, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 febbraio 1984
- art. 14, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 febbraio 1984
- art. 15, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 febbraio 1984
- art. 16, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 febbraio 1984
- art. 18, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 febbraio 1984
- art. 4, comma 1, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 febbraio 1984
- art. 25, legge n. 833 del 23 dicembre 1978
Parametri
- art. 5, Costituzione
- art. 117, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 32, Costituzione
- art. 5, comma 2, legge n. 833 del 23 dicembre 1978
- art. 5, comma 1, legge n. 833 del 23 dicembre 1978
- art. 25, comma 12, legge n. 833 del 23 dicembre 1978
- art. 5, legge n. 833 del 23 dicembre 1978
Massime
Massima n. 11915
L'indirizzo e coordinamento statale e' preordinato al perseguimento di esigenze unitarie attinenti alle funzioni regionali amministrative, e dunque solo indirettamente puo' incidere sull'attivita' regionale legislativa, a quest'ultima richiedendosi soltanto di non vanificare le predette esigenze unitarie (e potendo essa conunque sopperire alle medesime esigenze mediante misure proprie equipollenti, singolarmente o nel complesso, a quelle dettate nell'atto statale). Trattasi pertanto di un potere che non puo' ritenersi radicalmente incompatibile con l'autonomia (legislativa) regionale, neppure quando - anziche' con legge - esso abbia luogo in via governativa; ne' in tal caso si verifica un'inversione della gerarchia delle fonti, in quanto deve necessariamente sussistere una norma di legge che dia fondamento al potere e stabilisca elementi precettivi (criteri generali) idonei a vincolarne l'esercizio si' da escludere l'arbitrio dell'autorita' governativa e la compressione dell'autonomia regionale oltre quanto e' strettamente necessario rispetto alle esigenze unitarie. - S.n. 150/1982 (su principio di legalita' e indirizzo e coordinamento governativo).
Massima n. 11917
Il potere di indirizzo e coordinamento in materia di requisiti minimi di strutturazione, dotazione strumentale e qualificazione funzionale del personale dei presidi che erogano prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, si riconduce alle esigenze unitarie radicate nei precetti costituzionali di cui agli artt. 3 e 32 Cost. - e, cioe', alla garanzia di eguale assistenza sanitaria per tutti i cittadini nel territorio della Repubblica - e, per la natura eminentemente tecnica della materia, va esercitato tenendo conto dei criteri che,allo stato attuale delle scienze mediche e biologiche, sono idonei ad assicurare la massima efficienza dei servizi del settore, compatibile con l'uniformita' dell'assistenza sanitaria. Pertanto, l'art. 25, comma dodicesimo, della legge 23 dicembre 1978 n. 833, che prevede il suddetto potere, non e' costituzionalmente illegittimo, e costituisce idoneo supporto legislativo all'esercizio dell'indirizzo e coordinamento governativo. - v. anche S.n. 3/1971 e 127/1981.
Massima n. 11919
L'art. 5, comma secondo, della legge 23 dicembre 1978 n. 833 prevede che l'esercizio dell'indirizzo e coordinamento governativo puo' essere delegato al Presidente del consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro della sanita', solo "quando si tratti di affari particolari", e tale regola non e' violata dall'atto di delega menzionato nel preambolo del D.P.C.M. 10 febbraio 1984, in quanto la determinazione dei requisiti strutturali minimi dei presidi di diagnostica di laboratorio - che costituisce oggetto della delega - puo' considerarsi un affare particolare.
Massima n. 11923
Allorche' l'indirizzo e coordinamento abbia luogo mediante atto governativo, e' necessario verificare il rispetto delle norme di legge che conferiscono detto potere, ed ove si tratti di un atto emanato in base a delega del Consiglio dei Ministri, la verifica deve essere particolarmente rigorosa ed investire, oltre che il rispetto della legge, anche quello della delega (se a sua volta conforme alla legge).
Massima n. 11925
I poteri di indirizzo e coordinamento governativo previsti dall'art. 25 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 e delegati al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 5, comma secondo, della medesima legge,concernono la fissazione di requisiti minimi attinenti agli elementi "strutturali" dei presidi di diagnostica di laboratorio, e dunque riguardano le caratteristiche e gli elementi - sia materiali che personali - delle strutture, ivi compresi la definizione delle competenze ed i controlli di affidabilita' dei risultati delle analisi. (Rigetto del ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalle Regioni Liguria e Lombardia avverso il D.P.C.M. 10 febbraio 1984, relativamente alla definizione, individuazione e classificazione dei presidi; all'elencazione degli esami diagnostici di alto livello riservati a laboratori specializzati, ai criteri di ripartizione del lavoro secondo competenze professionali; all'organizzazione di attivita' di aggiornamento e di collegamento consultivo con altri servizi; alla determinazione degli organici minimi; ai compiti dei direttori dei laboratori; ed ai controlli di qualita' sui risultati delle analisi).
Massima n. 11928
Non spettano allo Stato - in quanto estranei all'oggetto dell'indirizzo e coordinamento governativo previsto dall'art. 25, L. 23 dicembre 1978 n. 833,e delegato al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 5, comma secondo, della medesima legge - i seguenti poteri: subdelegare al Ministro della sanita' la verifica periodica degli elenchi degli esami diagnostici di alto livello professionale da eseguire presso i laboratori specializzati o presso i laboratori generali di base con settori specializzati, nonche' l'effettuazione di aggiunte e/o variazioni ai settori specializzati; determinare i procedimenti da seguire nelle operazioni di prelievo, di trasporto e di conservazione dei campioni e reperti biologici; prevedere una Commissione consultiva regionale con compiti di esprimere pareri per il rilascio o la conferma dei decreti di autorizzazione, formulare proposte in ordine ai parametri per rapportare le strutture al carico di lavoro, fornire indicazioni circa le strutture idonee a realizzare i controlli di qualita', mantenere rapporti con la Commissione tecnico-consultiva statale; prevedere un parere di detta Commissione consultiva regionale per il rapportamento al carico di lavoro delle strutture materiali e degli organici; regolamentare la normativa regionale concernente la distribuzione dei laboratori sul territorio e la conferma delle autorizzazioni. Sono conseguentemente annullati gli artt. 3, penultimo ed ultimo comma; 4, comma primo, nella parte in cui rinvia alle "modalita' previste dall' art. 8, ultimo comma"; 8, ultimo comma, nella parte in cui richiede sia udito l'organo tecnico - consultivo di cui al successivo art. 17; 12, 17 e 18, comma primo, del Decreto 10 febbraio 1984 del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro della sanita', in materia di requisiti minimi di strutturazione, di dotazione strumentale e di qualificazione funzionale del personale dei presidi che eseguono prestazioni di diagnostica di laboratorio.
Massima n. 11955
Lo "schema-tipo" previsto dall'art. 25 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, in materia di requisiti minimi di strutturazione, dotazione strumentale, qualificazione funzionale del personale dei presidi che erogano prestazioni di diagnostica di laboratorio, non puo' essere formulato senza una precisa indicazione di requisiti,trattandosi dell'esercizio di un potere di indirizzo e coordinamento finalizzato a garantire condizioni e prestazioni uniformi a tutti i cittadini per la tutela del bene fondamentale della salute; le prescrizioni dello "schema" hanno comunque carattere minimale e sono comunque derogabili da precetti legislativi regionali di eguale o maggiore rigore. - S.n. 245/1984, 177 e 294/1986, 64/1987 (riguardo all'ispirazione di fondo della riforma sanitaria).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara che non spetta allo Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 febbraio 1984, d'intesa con il Ministro della sanità, in base a delega data in base all'art. 5 cpv. della legge 23 dicembre 1978, n. 833, subdelegare, ai sensi dell'art. 3, commi penultimo ed ultimo, del detto decreto, al Ministro della sanità la verifica periodica degli elenchi degli esami diagnostici di alto livello professionale da eseguire presso i laboratori specializzati o presso i laboratori generali di base con settori specializzati, nonché l'effettuazione di aggiunte e/o variazioni ai settori specializzati di cui al quarto comma dello stesso art. 3; determinare, ai sensi dell'art. 12 del detto decreto i procedimenti da seguire nelle operazioni di prelievo, di trasporto e di conservazione dei campioni e reperti biologici; prevedere, ai sensi dell'art. 17 del detto decreto, una Commissione consultiva regionale con compiti di esprimere pareri per il rilascio o la conferma dei decreti di autorizzazione, formulare proposte in ordine ai parametri per rapportare le strutture al carico di lavoro, fornire indicazioni circa le strutture idonee a realizzare i controlli di qualità, mantenere rapporti con la Commissione tecnico-consultiva statale; prevedere, ai sensi degli artt. 4, primo comma, e 8, ultimo comma, del detto decreto, un parere di questa Commissione consultiva regionale per il rapportamento al carico di lavoro delle strutture materiali e degli organici; regolamentare, ai sensi dell'art. 18, primo comma, del detto decreto, la normativa regionale concernente la distribuzione dei laboratori sul territorio e la conferma delle autorizzazioni;
Per l'effetto, annulla:
l'art. 3, penultimo ed ultimo comma, del d.P.C.M. 10 febbraio 1984, recante "Indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle Regioni in materia di requisiti minimi di strutturazione, di dotazione strumentale e di qualificazione funzionale del personale dei presidi che eseguono prestazioni di diagnostica di laboratorio";
l'art. 4, primo comma, nella parte in cui rinvia alle "modalità previste dall'art. 8, ultimo comma";
l'art. 8, ultimo comma, nella parte in cui richiede sia udito l'organo tecnico-consultivo di cui al successivo art. 17";
l'art. 12, l'art. 17, l'art. 18, primo comma;
Rigetta, per il resto, i proposti ricorsi.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 maggio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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