Corte costituzionale

Sentenza n. 559/1988

Corte cost., sent. 19 maggio 1988, n. 559

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
559/1988
Data di deposito
19 maggio 1988
Data di decisione
11 maggio 1988
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Antonio Baldassarre
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:559

Norme oggetto del giudizio

  • punto 4, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 8 luglio 1978
  • punto 6, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 8 luglio 1978
  • punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 8 luglio 1978
  • punto 8, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 8 luglio 1978
  • punto 15, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 8 luglio 1978
  • punto 6, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 dicembre 1982
  • punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 dicembre 1982
  • punto 9, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 8 luglio 1978
  • punto 10, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 8 luglio 1978
  • punto 11, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 8 luglio 1978
  • punto 13, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 8 luglio 1978

Parametri

  • art. 134, Costituzione
  • legge n. 382 del 22 luglio 1975
  • art. 52, lett.a), decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
  • art. 117, Costituzione
  • art. 118, Costituzione
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
  • art. 4, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
  • art. 52, lett. a), decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
  • art. 54, lett.f), decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977

Massime

Massima n. 9133

E' ammissibile il conflitto di attribuzione fra Stato e regioni vertente su funzioni delegate solo ove queste possano essere considerate parte integrante della sfera di competenze costituzionalmente garantita alle regioni. Al qual fine non e' sufficiente (pur se ovviamente necessaria) la natura esecutiva od integrativa di disposizioni formalmente costituzionali, rivestita dall'atto legislativo recante la delega, ma occorre anche che le competenze delegate (per il modo in cui sono disciplinate e per il fine in vista del quale sono conferite) costituiscano una integrazione necessaria delle competenze "proprie": come nel caso delle competenze delegate con D.P.R. 1977 n. 616, per rendere possibile l'"esercizio organico" di funzioni contestualmente trasferite alle regioni [nella specie: funzioni in materia di distributori di carburanti delegate ex art. 52 lett. a) d.P.R. cit.]. - cfr. S.nn. 39/1957; 11/1959; 36/1960; 40/1972; 111/1976; 97/1977; 359/1985; 152, 153/1986; 302/1988.

Massima n. 9136

Le direttive (per l'esercizio delle funzioni statuali delegate alle regioni a statuto ordinario in materia di distribuzione di carburanti) contenute nei punti 4, penultimo comma, 6 (contributi a carico dei concessionari degli impianti piu' remunerativi) e 7 (poteri del Ministro relativi alla determinazione del numero massimo degli impianti in ambito nazionale) del d.P.C.M. 8 luglio 1978 non hanno alcuna incidenza sulla ripartizione di competenze fra Stato e Regioni, onde difetta l'interesse di queste ultime alla correlativa impugnazione per conflitto. (Inammissibilita' dei conflitti di attribuzione promossi dalle regioni Lazio e Toscana relativamente ai punti 4, 6 e 7 del d.P.C.M. 8 luglio 1978, recante "Direttive alle regioni a statuto ordinario per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di distribuzione di carburanti"). - cfr. S.nn. 72/1961; 18/1970; 157/1975; 191/1976; 152/1986.

Massima n. 9137

Le disposizioni di cui ai punti 8 del d.P.C.M. 8 luglio 1978 e 6 del d.P.C.M. 31 dicembre 1982 (integrativo del precedente) non contengono "direttive" in senso tecnico, ma norme interpretative di competenze statuali (relativamente agli impianti ubicati lungo le autostrade ovvero utilizzati esclusivamente da autoveicoli impiegati per l'esercizio di funzioni statali); mentre quelle di cui ai punti 4 (in tema di piani di distribuzione geografica degli impianti) e 15 (sugli orari di apertura dei distributori) del citato decreto del '78 ed al punto 7 del d.P.C.M. 1982 (prevedente condizioni per il rilascio delle concessioni per l'installazione di impianti di distribuzione ad uso privato all'interno di cantieri ecc.) non travalicano i limiti del potere statuale di indirizzo. Onde restano in ogni caso rispettate (e neppure implicitamente revocate) le funzioni delegate alle regioni nella surriferita materia. (Spettanza allo Stato del potere di impartire direttive alle regioni a statuto ordinario per l'esercizio delle funzioni in materia di distributori di carburanti con i contenuti di cui ai punti 4, nel suo complesso, 8 e 15 d.P.C.M. 8/7/1978 ed ai punti 6, 7 d.P.C.M. 31 dicembre 1982).

Massima n. 9138

Le disposizioni di cui ai punti 9, 10, 11, 13 del d.P.C.M. 8/7/1978 ("Direttive alle regioni a statuto ordinario per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di distribuzione di carburanti) - ove rettamente interpretate (rispettivamente, l'art. 9, nel senso che gli impianti soggetti ad autorizzazione prefettizia sono solo quelli utilizzati per autovetture di proprieta' della pubblica amministrazione "statale", gli artt. 10, 11, nel senso del riconoscimento alle regioni di funzioni ulteriori in relazione al rilascio dell'autorizzazione comunale, e l'art. 13, con portata meramente descrittiva dei casi in cui va adottata la predetta autorizzazione) - o risultano ricognitive di immanenti attribuzioni statuali o si risolvono in un legittimo esercizio del potere di direttiva (ex art. 4 d.P.R. 616/1977) con riguardo alle funzioni amministrative sui distributori di carburante delegate alle regioni, in coerenza al riparto di competenza delineato negli artt. 52 lett. a, 54 lett. f, d.P.R. 616 cit. (con affidamento della programmazione ed indirizzo alla regione e della amministrazione attiva e concreta gestione ai comuni). (Spettanza allo Stato del potere di impartire le direttive alle regioni a statuto ordinario, per l'esercizio delle funzioni in materia di distributori di carburanti con i contenuti di cui ai punti 9, 10, 11, 13 d.P.C.M. 8 luglio 1978).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Nei riuniti giudizi per conflitto di attribuzione, di cui in epigrafe, dichiara:

a) inammissibili i conflitti di attribuzione promossi dalle Regioni Lazio e Toscana relativamente ai punti nn. 4, penultimo comma, 6 e 7 del d.P.C.M. 8 luglio 1978 dal titolo "Direttive alle regioni a statuto ordinario per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di distribuzione di carburanti", proposti con i ricorsi indicati in epigrafe;

b) che spetta allo Stato impartire le direttive alle regioni a statuto ordinario per l'esercizio delle funzioni in materia di distributori di carburanti con i contenuti di cui ai punti nn. 4, nel suo complesso, 8 e 15 del d.P.C.M. 8 luglio 1978, citato sub a, e nn. 6 e 7 del d.P.C.M. 31 dicembre 1982 dal titolo "Aggiornamento delle direttive alle regioni a statuto ordinario per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione";

c) che spetta allo Stato impartire le direttive alle regioni a statuto ordinario per l'esercizio delle funzioni in materia di distributori di carburanti con i contenuti di cui ai punti nn. 9, 10, 11, 13 del d.P.C.M. 8 luglio 1978 così come interpretati in motivazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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