Corte costituzionale
Sentenza n. 505/1988
Corte cost., sent. 5 maggio 1988, n. 505
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 505/1988
- Data di deposito
- 5 maggio 1988
- Data di decisione
- 21 aprile 1988
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:505
Norme oggetto del giudizio
- art. 30, legge provincia Bolzano n. 1 del 29 marzo 1954
Parametri
Massime
Massima n. 9111
La norma che, in caso di alienazione infradecennale del maso chiuso, subordina le pretese degli altri coeredi verso l'assuntore alla volontarieta' della vendita, non corrisponde - nell'attuale contesto sociologico di declino della grande famiglia - alla sua originaria funzione di deterrente ad operazioni speculative dell'assuntore, potendo anzi tradursi in incentivo ad una conduzione negligente o fraudolenta del maso, finalizzata alla vendita forzata da cui lucrare un consistente residuo attivo sottratto alle pretese dei coeredi. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. (assorbite le censure riferite agli artt. 42 e 44) - l'art. 30, L. prov. Bolzano 29 marzo 1954 n. 1, nella parte in cui non prevede che pure in caso di trasferimento coattivo del maso chiuso, in un procedimento di esecuzione forzata instaurato entro il termine ivi contemplato, l'assuntore e' tenuto a versare alla massa ereditaria, per la divisione suppletoria, l'eccedenza del ricavo dalla vendita o del valore di assegnazione sul prezzo di assunzione, previa deduzione di eventuali spese inerenti all'assunzione e del valore delle migliorie apportate al maso.
Massima n. 9112
Il maso chiuso forma oggetto di una successione (anomala) a titolo particolare (cd. assunzione del maso) ed, in luogo di esso ricade nella dividenda massa ereditaria il valore del reddito del maso, sotto forma di obbligazione pecuniaria dell'assuntore. Conseguentemente - ai fini del supplemento di divisione previsto, in caso di alienazione infradecennale del maso, dall'art. 30, L.prov. Bolzano 29 marzo 1954 n. 1 - la restituzione del prezzo di assunzione alla massa ereditaria, cui sono tenuti i coeredi mediante imputazione alle rispettive quote, e' obbligazione di valuta, soggetta al principio nominalistico. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3, 42 e 44 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale delll'art. 30 cit., nella parte in cui non prevede la rivalutazione monetaria del prezzo di assunzione del maso ai fini del calcolo dell'eccedenza del ricavo dall'alienazione). - S.n. 107/1981 (circa l'applicazione del principio nominalistico alla collazione di denaro donato, e quindi anche all'imputazione di debiti pecuniari tra coeredi).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 30 della legge della Provincia Autonoma di Bolzano 29 marzo 1954 n. 1 ("Ordinamento dei masi chiusi nella Provincia di Bolzano") nella parte in cui non prevede che pure in caso di trasferimento coattivo del maso chiuso, in un procedimento di esecuzione forzata instaurato entro il termine ivi contemplato, l'assuntore è tenuto a versare alla massa ereditaria, per la divisione suppletoria, l'eccedenza del ricavo dalla vendita o del valore di assegnazione sul prezzo di assunzione, previa deduzione di eventuali spese inerenti all'assunzione e del valore delle migliorie apportate al maso;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30 della citata legge provinciale n. 1 del 1954 nella parte in cui non prevede la rivalutazione monetaria del prezzo di assunzione del maso ai fini del calcolo dell'eccedenza del ricavo dall'alienazione, sollevata, con riferimento agli artt. 3, 42 e 44 Cost., dall'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 5 maggio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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