Corte costituzionale

Sentenza n. 505/1988

Corte cost., sent. 5 maggio 1988, n. 505

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
505/1988
Data di deposito
5 maggio 1988
Data di decisione
21 aprile 1988
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mengoni
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:505

Norme oggetto del giudizio

  • art. 30, legge provincia Bolzano n. 1 del 29 marzo 1954

Parametri

Massime

Massima n. 9111

La norma che, in caso di alienazione infradecennale del maso chiuso, subordina le pretese degli altri coeredi verso l'assuntore alla volontarieta' della vendita, non corrisponde - nell'attuale contesto sociologico di declino della grande famiglia - alla sua originaria funzione di deterrente ad operazioni speculative dell'assuntore, potendo anzi tradursi in incentivo ad una conduzione negligente o fraudolenta del maso, finalizzata alla vendita forzata da cui lucrare un consistente residuo attivo sottratto alle pretese dei coeredi. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. (assorbite le censure riferite agli artt. 42 e 44) - l'art. 30, L. prov. Bolzano 29 marzo 1954 n. 1, nella parte in cui non prevede che pure in caso di trasferimento coattivo del maso chiuso, in un procedimento di esecuzione forzata instaurato entro il termine ivi contemplato, l'assuntore e' tenuto a versare alla massa ereditaria, per la divisione suppletoria, l'eccedenza del ricavo dalla vendita o del valore di assegnazione sul prezzo di assunzione, previa deduzione di eventuali spese inerenti all'assunzione e del valore delle migliorie apportate al maso.

Massima n. 9112

Il maso chiuso forma oggetto di una successione (anomala) a titolo particolare (cd. assunzione del maso) ed, in luogo di esso ricade nella dividenda massa ereditaria il valore del reddito del maso, sotto forma di obbligazione pecuniaria dell'assuntore. Conseguentemente - ai fini del supplemento di divisione previsto, in caso di alienazione infradecennale del maso, dall'art. 30, L.prov. Bolzano 29 marzo 1954 n. 1 - la restituzione del prezzo di assunzione alla massa ereditaria, cui sono tenuti i coeredi mediante imputazione alle rispettive quote, e' obbligazione di valuta, soggetta al principio nominalistico. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3, 42 e 44 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale delll'art. 30 cit., nella parte in cui non prevede la rivalutazione monetaria del prezzo di assunzione del maso ai fini del calcolo dell'eccedenza del ricavo dall'alienazione). - S.n. 107/1981 (circa l'applicazione del principio nominalistico alla collazione di denaro donato, e quindi anche all'imputazione di debiti pecuniari tra coeredi).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 30 della legge della Provincia Autonoma di Bolzano 29 marzo 1954 n. 1 ("Ordinamento dei masi chiusi nella Provincia di Bolzano") nella parte in cui non prevede che pure in caso di trasferimento coattivo del maso chiuso, in un procedimento di esecuzione forzata instaurato entro il termine ivi contemplato, l'assuntore è tenuto a versare alla massa ereditaria, per la divisione suppletoria, l'eccedenza del ricavo dalla vendita o del valore di assegnazione sul prezzo di assunzione, previa deduzione di eventuali spese inerenti all'assunzione e del valore delle migliorie apportate al maso;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30 della citata legge provinciale n. 1 del 1954 nella parte in cui non prevede la rivalutazione monetaria del prezzo di assunzione del maso ai fini del calcolo dell'eccedenza del ricavo dall'alienazione, sollevata, con riferimento agli artt. 3, 42 e 44 Cost., dall'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 5 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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