Corte costituzionale
Sentenza n. 474/1988
Corte cost., sent. 27 aprile 1988, n. 474
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 474/1988
- Data di deposito
- 27 aprile 1988
- Data di decisione
- 20 aprile 1988
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Antonio Baldassarre
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:474
Norme oggetto del giudizio
- provvedimento cip n. 10 del 20 marzo 1984
- art. 4, decreto-legge n. 70 del 17 aprile 1984
Parametri
- art. 117, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 52, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- art. 84, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- art. 3, legge n. 382 del 22 luglio 1975
- art. 77, comma 3, Costituzione
Massime
Massima n. 9192
Il provvedimento n. 10/1984 del CIP - secondo cui le tariffe del trasporto urbano e delle autolinee in concessione devono essere mantenute ferme per tutto il 1984 - non e' un atto di indirizzo e coordinamento, ma un atto di amministrazione puntuale e concreto, posto in essere, con esercizio di mera discrezionalita' tecnica, per l'attuazione del divieto legislativo ('ex' art. 1 d.l. n. 70 del 1984 come convertito nella L. n. 219 del 1984) di aumentare, per l'anno 1984, le tariffe e i prezzi amministrati in misura mediamente superiore al 10% reale: divieto retroattivamente esteso ai provvedimenti adottati (come quello in esame) sulla base del decaduto d.l. n. 10 del 1984. Conseguentemente, neppure rileva l'asserito contrasto con l'art. 7, comma tredicesimo, L. n. 730 del 1983 (peraltro dichiarato costituzionalmente illegittimo) che autorizza adeguamenti tariffari per il ripiano del disavanzo delle aziende di trasporto pubblico locali. (Spettanza allo Stato del potere di stabilire, in relazione al tasso programmato di inflazione per l'anno 1984, se le tariffe del trasporto urbano e delle autolinee di concessione possano o meno essere aumentate dalle regioni; rigetto del ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla regione Toscana avverso il provvedimento n. 10/1984 del CIP).
Massima n. 9196
L'eccezione di incostituzionalita' dell'art. 4, d.l. 14 aprile 1984 n. 70 - formulata, in riferimento all'art. 77, ultimo comma Cost., dalla Regione Toscana nel corso di giudizio per conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato - e' manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza, avendo ad oggetto una disposizione "cancellata sin dall'inizio dall'ordinamento legislativo" e, in ogni caso, non piu' applicabile nel giudizio pendente innanzi alla Corte Costituzionale. Infatti, alla suddetta disposizione - impugnata in quanto faceva salvi gli effetti del decaduto d.l. n. 10 del 1984 - si e' integralmente e stabilmente sostituito, con effetto 'ex tunc', l'articolo unico della legge n. 214 del 1984, il quale, nel convertire il d.l. n. 70, dispone, altresi', nell'ultimo comma, che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati in base al d.l. n. 10 cit.)
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Rigetta il ricorso;
Dichiara che spetta allo Stato stabilire, in relazione al tasso programmato di inflazione per l'anno 1984, se le tariffe del trasporto urbano e delle autolinee in concessione possano o meno essere aumentate dalle regioni;
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.l. 17 aprile 1984, n. 70, sollevata, in riferimento all'art. 77 Cost., dalla Regione Toscana con il ricorso di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 27 aprile 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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