Corte costituzionale

Sentenza n. 474/1988

Corte cost., sent. 27 aprile 1988, n. 474

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
474/1988
Data di deposito
27 aprile 1988
Data di decisione
20 aprile 1988
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Antonio Baldassarre
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:474

Norme oggetto del giudizio

  • provvedimento cip n. 10 del 20 marzo 1984
  • art. 4, decreto-legge n. 70 del 17 aprile 1984

Parametri

Massime

Massima n. 9192

Il provvedimento n. 10/1984 del CIP - secondo cui le tariffe del trasporto urbano e delle autolinee in concessione devono essere mantenute ferme per tutto il 1984 - non e' un atto di indirizzo e coordinamento, ma un atto di amministrazione puntuale e concreto, posto in essere, con esercizio di mera discrezionalita' tecnica, per l'attuazione del divieto legislativo ('ex' art. 1 d.l. n. 70 del 1984 come convertito nella L. n. 219 del 1984) di aumentare, per l'anno 1984, le tariffe e i prezzi amministrati in misura mediamente superiore al 10% reale: divieto retroattivamente esteso ai provvedimenti adottati (come quello in esame) sulla base del decaduto d.l. n. 10 del 1984. Conseguentemente, neppure rileva l'asserito contrasto con l'art. 7, comma tredicesimo, L. n. 730 del 1983 (peraltro dichiarato costituzionalmente illegittimo) che autorizza adeguamenti tariffari per il ripiano del disavanzo delle aziende di trasporto pubblico locali. (Spettanza allo Stato del potere di stabilire, in relazione al tasso programmato di inflazione per l'anno 1984, se le tariffe del trasporto urbano e delle autolinee di concessione possano o meno essere aumentate dalle regioni; rigetto del ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla regione Toscana avverso il provvedimento n. 10/1984 del CIP).

Massima n. 9196

L'eccezione di incostituzionalita' dell'art. 4, d.l. 14 aprile 1984 n. 70 - formulata, in riferimento all'art. 77, ultimo comma Cost., dalla Regione Toscana nel corso di giudizio per conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato - e' manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza, avendo ad oggetto una disposizione "cancellata sin dall'inizio dall'ordinamento legislativo" e, in ogni caso, non piu' applicabile nel giudizio pendente innanzi alla Corte Costituzionale. Infatti, alla suddetta disposizione - impugnata in quanto faceva salvi gli effetti del decaduto d.l. n. 10 del 1984 - si e' integralmente e stabilmente sostituito, con effetto 'ex tunc', l'articolo unico della legge n. 214 del 1984, il quale, nel convertire il d.l. n. 70, dispone, altresi', nell'ultimo comma, che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati in base al d.l. n. 10 cit.)

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Rigetta il ricorso;

Dichiara che spetta allo Stato stabilire, in relazione al tasso programmato di inflazione per l'anno 1984, se le tariffe del trasporto urbano e delle autolinee in concessione possano o meno essere aumentate dalle regioni;

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.l. 17 aprile 1984, n. 70, sollevata, in riferimento all'art. 77 Cost., dalla Regione Toscana con il ricorso di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze