Corte costituzionale

Sentenza n. 420/1988

Corte cost., sent. 7 aprile 1988, n. 420

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
420/1988
Data di deposito
7 aprile 1988
Data di decisione
24 marzo 1988
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Borzellino
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:420

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 3, legge n. 319 del 22 luglio 1975
  • legge n. 576 del 20 settembre 1980

Parametri

Massime

Massima n. 13727

Il precetto dell'art. 38, comma secondo (richiamato in collegamento agli artt. 1 e 36) della Costituzione non puo' estendere la sua funzione di garanzia nei confronti di attivita' svolte in violazione di precise norme di legge e, in particolare, di quelle intese alla tutela dell'interesse generale alla continuita' e alla obiettivita' della professione forense. Pertanto e' del tutto legittima l'esclusione dal diritto al trattamento di quiescenza nei confronti dei soggetti che - nello stesso periodo di esercizio della professione forense - si siano trovati in una delle situazioni di incompatibilita' previste dall'ordinamento (art. 3 R.D.L. n. 1578/1933), ancorche' non accertate ne' perseguite. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma terzo, della Legge 22 luglio 1975, n. 319 - richiamato nella legge 20 settembre 1980, n. 576 - in riferimento agli artt. 1, 36 e 38 Cost.). - S.nn. 169/1986; 31 e 169/1987.

Massima n. 13728

Con riguardo al diritto a conseguire il trattamento di quiescenza, non sussiste disparita' di trattamento dei soggetti che abbiano svolto l'esercizio professionale forense in situazioni di incompatibilita', rispetto alle categorie dei lavoratori subordinati. Infatti, diversamente dai primi, il diritto di questi ultimi - in virtu' della legge n. 424/1966 - non tollera esclusioni o limitazioni di sorta per effetto e a seguito di condanna penale ovvero di procedimento disciplinare, in quanto maturato per precedente attivita' professionale o di servizio al cui esercizio essi fossero 'in apice' legittimati. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma terzo, Legge 22 luglio 1975, n. 319 - richiamato dalla legge 20 settembre 1980, n. 576 - in riferimento all'art. 3 Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma terzo, legge 22 luglio 1975, n. 319 (Modifiche delle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza forense), sollevata dal Tribunale di Trapani, in relazione agli artt. 1, 3, 36 e 38 Cost., con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze